Ordinanza n. 468/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 689/1981
- art. 1-sexieslegge 11/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge
24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), così come
modificato dall'art. 1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n.11, di
conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti
in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie
provinciali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21
dicembre 1988 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Bellicchi Giovanni ed altri e la Prefettura di Parma,
iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
non prevede per gli illeciti amministrativi, posti in essere in
esecuzione di un medesimo disegno, l'applicazione del cumulo
giuridico della sanzione;
che, a fondamento della non manifesta fondatezza della
questione, il Pretore richiama l'art.1 sexies della legge 31 gennaio
1986, n. 11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.
688, con il quale tale cumulo è stato introdotto a favore di chi con
più azioni od omissioni commetta anche in tempi diversi più
violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria;
che il giudice a quo, stante l'affinità degli interessi
perseguiti, ritiene irragionevole che il legislatore si sia limitato
a mitigare il trattamento sanzionatorio solo in questa materia;
Considerato che osta ad un intervento additivo della Corte, nel
senso auspicato dal Pretore, la discrezionalità del legislatore nel
configurare il concorso tra violazioni omogenee o anche tra
violazioni eterogenee nonché (e soprattutto) nel predisporre
un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla
contestazione della continuazione;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.8 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede
per gli illeciti amministrativi diversi da quelli previdenziali il
cumulo giuridico delle sanzioni, promossa dal Pretore di Parma con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte