Ordinanza n. 468/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 81/1987
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 72legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e
dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale
ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza
emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata
di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Angrisani
Francesco, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di
Moncalieri - rilevando che all'udienza dibattimentale le funzioni di
pubblico ministero erano state delegate dal Procuratore della
Repubblica presso la Pretura ad un uditore giudiziario, ha sollevato,
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987
n. 81, nonché dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30
gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988 n. 449), "nella parte in cui prevede che le funzioni
di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano
essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore
della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari";
che, ad avviso del giudice a quo , la norma costituzionale
risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987
non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi, condizione
fondamentale di una legittima delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa;
che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che i
principi e i criteri direttivi di cui il giudice remittente ha
lamentato la mancanza sono desumibili dagli artt. 2 e 3 della legge
stessa, concernenti il codice di procedura penale, sia in via
immediata, perché alcune direttive hanno per oggetto l'ordinamento
giudiziario (dir. 68 e 103), sia come effetto delle soluzioni
adottate nel testo delegato; mentre la limitatezza delle indicazioni
andrebbe interpretata nel senso che il Parlamento non ha inteso dare
delega per una organica riforma dell'ordinamento giudiziario, ma
soltanto delegare le modifiche di quello vigente nella misura
necessaria per adeguarlo al nuovo rito penale;
Considerato che questione sostanzialmente identica, sollevata
dallo stesso Pretore (pur se riferita alla delega di ufficiali di
polizia giudiziaria, e non di uditori giudiziari, nelle funzioni di
pubblico ministero) è stata già esaminata da questa Corte e
dichiarata non fondata con sent. n. 299 del 1993;
che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che
la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo
penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la
concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della
riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono
utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3
della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive
che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla
direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico
ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla
direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve
svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con
la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e
di giudice;
che nella presente questione non sono stati dedotti argomenti
nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del
R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito
dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle
norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni),
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore
di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte