Ordinanza n. 468/2000
Altra decisione · depositata il 03/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56legge 479/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 223 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato
dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 442, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il
21 marzo 2000 dalla Corte d'assise di Locri, il 25 marzo e il
5 aprile 2000 dalla Corte di assise di Messina, rispettivamente
iscritte ai nn. 307, 332 e 386 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 25 e 28,
1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise
di Locri e, con due diverse ordinanze, la Corte d'assise di Messina -
rispettivamente in data 21 marzo 2000, 25 marzo 2000 e 5 aprile 2000
- hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223
del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479, nonché, da parte della Corte
d'assise di Locri, anche dell'art. 442, secondo comma, cod. proc.
pen., nella parte in cui tale normativa - con riferimento ai giudizi
di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e
per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso,
attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo - limita
la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo prima
dell'istruttoria dibattimentale;
che, ad avviso dei rimettenti, le norme denunziate
risulterebbero discriminatorie, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per tutti quegli imputati ai quali la normativa
precedente precludeva la possibilità di accedere al rito abbreviato
in ragione della tipologia del reato contestato (e che dunque non
avevano avanzato richiesta in tal senso) e che successivamente - una
volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale -
si vedono comunque impedita la possibilità di usufruire del predetto
rito speciale soltanto per un accidente temporale del tutto casuale,
quale la circostanza che il procedimento che li riguarda abbia
oltrepassato l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, soglia
temporale di proponibilità dell'istanza;
che, inoltre, la normativa denunziata comporterebbe anche la
lesione del diritto di difesa dell'imputato, con violazione
dell'art. 24 della Costituzione, poiché - in forza del pacifico
presupposto che alle norme processuali che influiscono sulla
determinazione della pena va riconosciuta natura indubbiamente
sostanziale - l'impossibilità di accesso al rito precluderebbe
l'opportunità, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio
più mite.
Considerato che la legge 5 giugno 2000, n. 144 (conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte