Ordinanza n. 469/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 11legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8
(Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di cave e torbiere); dell'art. 2 della legge della
Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative,
integrative ed interpretative della legge regionale
26 gennaio 1976, n. 8, nonché norme modificative della legge
regionale 24 marzo 1975, n. 18) degli artt. 3, 4, 5 e 21 della legge
della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle
funzioni regionali in materia di cave e torbiere), promossi con
ordinanza emessa il 4 marzo 1982 dal Pretore di Bologna, iscritta al
n. 365 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Bologna solleva questioni di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio
1976, n. 8; 2 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4;
3, 4 e 5 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13, nella
parte in cui rimettono alla assoluta discrezionalità
dell'amministrazione locale il rilascio dell'autorizzazione
dell'esercizio di cave e torbiere, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, non essendosi mantenuto il potere legislativo regionale
nell'ambito delle disposizioni di principio della legislazione
nazionale, che tutela la libera disponibilità del proprietario;
b) dell'art. 21 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978,
n. 13, nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative
pecuniarie possano essere determinate da uno a cinquanta milioni,
senza indicazione dei criteri di applicazione e graduazione, in
riferimento all'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge per
ogni prestazione imposta;
che questione analoga a quella sub a) è stata già dichiarata
infondata da questa Corte con sentenza n. 7/1982, sia pure in
riferimento a leggi della Regione Veneto e della Regione Lombardia,
nel presupposto che la discrezionalità attribuita dalle leggi
regionali de quibus in nessun caso comporterebbe "valutazioni
riducibili a giudizi di opportunità; tra l'altro, la motivazione dei
provvedimenti dovrebbe riferirsi alla tutela di specifici interessi
pubblici, cui fanno esplicitamente cenno le leggi contestate";
pertanto, solo se "il diritto vivente (e non semplici deviazioni
applicative) dovesse formarsi in violazione del principio del giusto
procedimento, esercitandosi dell'autorità regionale poteri a
discrezionalità non limitata, allora, al di là delle opinabili
distinzioni tra carattere autorizzatorio o concessorio dei
provvedimenti, muterebbero i termini normativi delle questioni";
Considerato che in ordine alla questione sub a) l'ordinanza non
adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte;
che in ordine alla questione sub b) soccorre il disposto
dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al
sistema penale), per il quale "nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed
un limite massimo... si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso
e alle sue condizioni economiche", di guisa che risulta evidente
l'esistenza nell'ordinamento di quei criteri per l'applicazione delle
sanzioni di cui il giudice a quo ravvisa la necessità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 4 della legge regionale Emilia Romagna 26
gennaio 1976, n. 8 (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di cave e torbiere); 2 della legge regionale
Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative, integrative
ed interpretative della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, "Norme
provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
cave e torbiere", nonché norme modificative della legge regionale 24
marzo 1975, n. 18 sul "Riordinamento delle funzioni amministrative e
nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materie
di espropriazione per pubblica utilità"); 3, 4 e 5 della legge
regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle
funzioni regionali in materia di cave e torbiere), in riferimento
all'art. 127 della Costituzione;
b) dell'art. 21 della legge regionale Emilia Romagna 2 maggio
1978, n. 13, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
Sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte