Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze

emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale

delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed

altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonché da

Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e

Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 296 e 297 del

registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti,

magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di

attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo

delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data

29 ottobre 1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli

importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche

mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di

buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale

svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,

allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un

trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex

legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere

assoggettati al meccanismo del riassorbimento;

Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con

unico provvedimento;

che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata

e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita

attraverso l'intervento del legislatore, nonché in ragione

dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali

detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici

riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti

attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso

l'illegittimità della norma impugnata;

che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento,

con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri

tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991

e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla

legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal

giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando

l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e

ristrutturazione delle retribuzioni;

che non può essere accolta la richiesta della difesa

dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame

della apparentemente identica questione di legittimità

costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli

stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma

sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa causa

petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da

quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perché questa

Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata

precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni

difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo

e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perché, nel caso

di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel

corso del giudizio a quo, è stata esplicitamente disattesa

dall'autorità remittente;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma,

della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte