Ordinanza n. 469/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze
emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale
delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed
altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonché da
Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e
Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 296 e 297 del
registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti,
magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di
attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo
delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data
29 ottobre 1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli
importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche
mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di
buonuscita;
che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale
svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,
allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un
trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex
legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere
assoggettati al meccanismo del riassorbimento;
Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con
unico provvedimento;
che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata
e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita
attraverso l'intervento del legislatore, nonché in ragione
dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali
detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici
riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti
attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso
l'illegittimità della norma impugnata;
che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento,
con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri
tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991
e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla
legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal
giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando
l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e
ristrutturazione delle retribuzioni;
che non può essere accolta la richiesta della difesa
dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame
della apparentemente identica questione di legittimità
costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli
stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma
sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa causa
petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da
quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perché questa
Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata
precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni
difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo
e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perché, nel caso
di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel
corso del giudizio a quo, è stata esplicitamente disattesa
dall'autorità remittente;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al
trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte