Ordinanza n. 469/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
- art. 7-bislegge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
usata come parametro
citata
- art. 8legge 187/1993
- art. 7legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7- bis del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il
31 gennaio 1995 dal Pretore di Trento, il 24 e il 28 giugno 1994 dal
Pretore di Varese e il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Tortona,
rispettivamente iscritte ai nn. 314, 397, 398 e 400 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Republica
nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza del 31 gennaio 1995, il Pretore di
Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7- bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, limitatamente alla
parte (del comma 1) in cui detto articolo punisce con la reclusione
da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che "non si adopera per
ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il
rilascio del documento di viaggio occorrente", in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Tortona,
con ordinanza del 31 gennaio 1995, in riferimento al solo art. 25,
secondo comma, della Costituzione;
che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 e del 28
giugno 1994 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1995), il Pretore
di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 7- bis citato, nonché dell'art. 7 del richiamato
decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990,
in quanto recante statuizioni rispetto alle quali l'art. 7- bis
assumerebbe veste sanzionatoria, in riferimento agli artt. 2, 24,
primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo
comma, della Costituzione;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe
e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unico provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal
richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,
nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni
lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non
si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o
consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente;
che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la suddetta
norma denunziata, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 265 del 1995); e
che analoga declaratoria deve essere adottata in ordine alla
questione riferita all'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989,
convertito dalla legge n. 39 del 1990 (r.o. nn. 397 e 398 del 1995)
giacché, una volta venuta meno la ripetuta previsione
incriminatrice, la collegata censura perde autonomo rilievo, né
l'art. 7 in argomento reca comunque norme delle quali il giudice -
penale - a quo debba fare applicazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7- bis,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25,
secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Trento, dal Pretore di Varese e dal Pretore di Tortona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte