Ordinanza n. 469/2000
Altra decisione · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
21 luglio 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro
Costagliola, promosso dalla Corte di appello di Napoli - sez. 1ª
civile, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999, depositata
nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1999 ed iscritta al
n. 139 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999 e
depositata nella cancelleria di questa Corte il 24 dicembre 1999, la
Corte d'appello di Napoli, I sezione civile, investita di un giudizio
di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio
Sgarbi per dichiarazioni ritenute diffamatorie, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale
l'Assemblea, nella seduta del 21 luglio 1998 (documento IV-quater
n. 29), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il
giudizio concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili
(art. 68, primo comma, della Costituzione);
che la Corte d'appello ricorrente ritiene che la
deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le
quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare
e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di
Napoli è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a
dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è
investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la Corte d'appello ricorrente denuncia la lesione della propria sfera
di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza
della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera
dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il procedimento civile, come insindacabili in
quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,
primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte
d'appello di Napoli, I sezione civile, nei confronti della Camera dei
deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza alla Corte d'appello di Napoli, I sezione civile,
ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte