Ordinanza n. 47/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 37d.P.R. 818/1957
citata
- art. 136Costituzione
- art. 73r.d.l. 1827/1935
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con le seguenti
ordinanze:
ordinanze 30 aprile 1959 del Tribunale di Brescia emesse nei
procedimenti civili vertenti tra Faroni Angelo, Mingardi Felice e l'I.
N. P. S., iscritte rispettivamente ai nn. 83 ed 84 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1
agosto 1959;
ordinanza 12 maggio 1959 emessa dal Tribunale di Massa nel
procedimento civile vertente tra Calistri Filippo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 1 agosto 1959; ordinanze 9 luglio 1959
del Tribunale di Brescia emesse nei procedimenti civili vertenti tra
Antonini Biagio, Maestrini Pietro, Maroni Battista, Pellegrino Antonio,
Faustinelli Emilia, Toretti Simone e l'I.N.P.S., iscritte
rispettivamente ai nn. 96, 97, 98, 99, 100, 101 del Registro ordinanze
1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 3 ottobre 1959;
ordinanza 7 ottobre 1959 del Tribunale di Brescia, emessa nel
procedimento civile vertente tra Barbiroli Ida e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 121 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 5 dicembre 1959;
ordinanza 31 dicembre 1959 del Tribunale di Reggio Emilia, emessa
nel procedimento civile vertente tra Iotti Alfredo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1960.
Ritenuto che, nel corso di vari procedimenti civili pendenti avanti
ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio Emilia tra alcuni lavoratori e
l'I.N.P.S. per il pagamento dell'indennità di disoccupazione di cui
all'art. 73 e seguenti del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modifiche, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che
sancisce l'incompatibilità della indennità stessa con qualsiasi
trattamento pensionistico, tranne il caso che si tratti di pensione di
guerra;
che la decisione di tale questione è stata rimessa alla Corte, con
le sopra indicate ordinanze del Tribunale di Brescia, sotto il duplice
profilo della violazione del limite di tempo di cinque anni fissato
dalla legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, concernente il
riordinamento della materia previdenziale, ed in forza della quale è
stato emesso il decreto delegato contenente la disposizione impugnata,
nonché della violazione del limite sostanziale fissato dalla stessa
legge all'attività legislativa del Governo, per essere la sancita
incompatibilità, di cui alla disposizione stessa, in contrasto coi
criteri stabiliti al riguardo dalla legge delega;
che nelle altre ordinanze sopra indicate, la questione di
legittimità costituzionale è stata proposta sotto il solo aspetto
della violazione sostanziale dei limiti della delega;
che in tutti i giudizi promossi con le ordinanze del Tribunale di
Brescia si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, mentre
l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati M. Aureli, M.
Pizzicannella, G. Nardone e P. Pierini, si è costituito in tutti i
giudizi stessi, tranne quello concernente la Barbiroli;
che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Massa si
è costituito il solo I.N.P.S., rappresentato e difeso dai predetti
avvocati, ed in quello promosso con ordinanza del Tribunale di Reggio
Emilia si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli stessi avvocati sopra
nominati, e la parte privata, rappresentata e difesa dall'avv. V.
Crisafulli e dall'avv. F. Agostini;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 34 del 24 maggio
1960 ha già deciso le questioni così come prospettate nelle ordinanze
di cui si tratta, dichiarando infondata quella concernente la pretesa
violazione del limite temporale posto dall'art. 37 della legge delega 4
aprile 1952, n. 218, e dichiarando la illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella
parte in cui stabilisce l'incompatibilità fra la indennità di
disoccupazione ed un trattamento di pensione;
che non sono state addotte né sussistono ragioni per modificare
tale pronunzia;
che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate, la prima perché già negativamente risolta,
e la seconda perché la norma impugnata, già dichiarata
costituzionalmente illegittima, ha cessato di avere efficacia ai sensi
dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale proposte con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti ai Tribunali di Brescia, Massa e Reggio
Emilia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Cosulta, il 24 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte