Ordinanza n. 47/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50d.P.R. 597/1973
- art. 50d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 49d.P.R. 597/1973
- art. 1d.P.R. 856/1981
- art. 2d.P.R. 856/1981
- art. 1Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 50Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto
comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con
ordinanze emesse il 15 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Salerno, e il 15 giugno 1979 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Enna, iscritte rispettivamente ai nn. 71
e 858 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno
1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Paravia
Vittorio ed avente ad oggetto la determinazione del reddito di lavoro
autonomo, derivante dall'ufficio di presidente del consiglio di
amministrazione di una società per azioni e relativo all'irpef per
l'anno 1977, la Commissione tributaria di secondo grado di Salerno
con ordinanza del 15 giugno 1982 (reg. ord. n. 71 del 1983)
sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, d.P.R. 23
settembre 1973 n. 597; precisamente la Commissione si riferiva alla
parte della norma che non escludeva dai redditi di lavoro autonomo di
cui al precedente art. 49, lett. a) (ossia dai redditi diversi da
quelli provenienti da arti e professioni e da quelli fondiari e di
impresa), le spese per viaggio, vitto e alloggio relative alle
prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale;
che la Commissione rilevava la non applicabilità del
sopravvenuto d.P.R. 22 dicembre 1981 n. 856, il cui art. 1 permetteva
la suddetta esclusione ma il cui art. 2 ne disponeva l'efficacia dal
1° gennaio 1982 (la disposizione dell'art. 1 è stata poi recepita
nell'art. 50, ottavo comma, del nuovo testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917); essa osservava
inoltre che la determinazione del reddito in questione con una sola
riduzione forfettaria del dieci per cento, e con la conseguente
impossibilità di dedurre le maggiori spese effettivamente sostenute,
sembrava determinare una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto agli altri redditi di lavoro autonomo, e quindi una
violazione dei principi di eguaglianza nonché di proporzione dei
tributi alla reale capacità contributiva dei cittadini;
che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Enna, la quale con ordinanza del 15
giugno 1979 (reg. ord. n. 858 del 1983), emessa in causa Lo Manto
Giuseppe, percettore di compensi da un consorzio di bonifica,
denunciava anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 2 n.
18 della legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 n. 825
- la quale permetteva bensì "particolari semplificazioni" per la
determinazione del reddito proveniente da imprese minori, arti o
professioni, ma non consentiva che queste si risolvessero in un danno
per il contribuente - e quindi con l'art. 76 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate non
fondate;
Considerato che per l'identità delle questioni sollevate i
giudizi debbono essere riuniti;
che la manifesta diversità dei redditi di collaborazione
coordinata e continuativa, svolti senza vincolo di subordinazione e
senza impiego di mezzi organizzati (art. 49, secondo comma, lett. a
d.P.R. n. 597 del 1973, ed ora art. 49, secondo comma, lett. a),
d.P.R. n. 917 del 1986) rispetto agli altri redditi di lavoro
autonomo, e in particolare la diversa entità di costi di
organizzazione, rivelano come non irragionevole la scelta del
legislatore, che, ai fini dell'irpef, ha differenziato i modi di
determinazione dei redditi stessi, talora ricorrendo a deduzioni
forfettarie fondate su indici di verosomiglianza, ciò che dimostra
anche la non contrarietà della stessa scelta agli intenti del
legislatore delegante;
che la modificazione della norma impugnata con il cit. art. 1
d.P.R. n. 856 del 1981, se dimostra la volontà del legislatore
medesimo di migliorare la norma attualmente impugnata, non basta
tuttavia a rivelarne il contrasto con principi della Costituzione, le
cui disposizioni non escludono la pluralità delle possibili scelte,
e quindi gli eventuali interventi migliorativi, del legislatore
ordinario (v. sent. n. 252 del 1983);
che in conclusione è manifesta l'assenza di ogni violazione dei
sopra citati artt. 3, 53 e 76 Cost;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma,
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt.
3, 53 e 76 Cost. dalle Commissioni tributarie di secondo grado di
Salerno e di primo grado di Enna con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte