Ordinanza n. 47/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 41/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 8°,
10°, 13° e 14°, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 dal
Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Gazzara
Giacomo ed altri e l'INPS ed altro, iscritta al n. 444 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 17 marzo 1987 (pervenuta il
14 luglio 1988) dal Pretore di Messina nel procedimento civile
vertente tra Gazzara Giacomo ed altri e I.N.P.S. ed altro, è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 31, commi 8, 10, 13, 14, l. 28 febbraio 1986 n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui stabilisce
diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti e per i
liberi professionisti, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di
reddito e l'esenzione oltre i cento, nonché l'obbligo di
contribuzione fissa annua per i liberi professionisti ed equiparati,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e all'art. 81, terzo comma,
Cost. che vieta l'istituzione di nuovi tributi con la legge di
bilancio;
Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41
sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da
questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive
ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;
che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l.
n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa
all'art. 31 n. 10 citata legge, già dichiarato incostituzionale
nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai
precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore
rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova
contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo
determinato ai sensi del precedente comma 8;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 13 e 14, l. 28 febbraio
1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in riferimento
agli artt. 3, 53 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Messina con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 10, l. 28 febbraio
1986 n. 41 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte