Ordinanza n. 47/1990
Altra decisione · depositata il 02/02/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 385Codice penale
- art. 71-bislegge 354/1975
- art. 11legge 1/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71- bis, quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), aggiunto dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1977,
n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 385 del codice penale),
promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti
di Nappo Pietro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza
del 9 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 71- bis,
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art.
11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, "nella parte in cui non prevede
che il provvedimento conclusivo nel giudizio di sorveglianza,
indicato formalmente come ordinanza, non viene interpretato e letto
come sentenza";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione "sia dichiarata irrilevante o
comunque manifestamente infondata";
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato
con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 260 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, così dispone: "Nelle
materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni
ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data
di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a
tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale
i procedimenti medesimi sono in corso";
e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte