Ordinanza n. 47/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 369Codice di procedura penale
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 38legge 81/1987
- art. 369legge 81/1987
- art. 554legge 81/1987
- art. 350legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte:
art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale) e degli artt. 369, 554, 350, commi 2, 3 e
7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal pretore di Lecce
- sezione distaccata di Casarano nel procedimento penale a carico di
Pantaleo Pietruccia, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Lecce - Sezione distaccata di Casarano,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (recte: art.
2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura
penale, nella parte in cui "prevedono nel procedimento pretorile
soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il
difensore ha diritto di assistere senza nessun termine ragionevole
per informare l'indagato - nei modi più adeguati e opportuni
possibili - che è stato iniziato un procedimento a suo carico e non
si ritiene ancora di chiedere l'archiviazione o compiere, comunque,
atti istruttori o disporre il decreto di citazione a giudizio davanti
al pretore";
che in subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di
procedura penale, nella parte in cui autorizza il pubblico ministero
a rinviare l'imputato a giudizio senza compiere alcuna indagine e
senza prima sentire l'indagato;
che in ulteriore subordine viene sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503,
comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui
"escludono l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni
spontanee rese dall'indagato o assunte alla presenza del difensore
dalla p.g., se non limitatamente all'ipotesi di contestazione di cui
all'art. 503 s.c.";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che con la questione principale il giudice a quo
richiede a questa Corte di rielaborare, "nei modi più adeguati e
opportuni possibili", l'istituto della informazione di garanzia,
così formulando un petitum che palesemente fuoriesce dai confini
istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalità delle
norme per investire una gamma indifferenziata di possibili scelte che
vanno riservate alla esclusiva sfera della discrezionalità
legislativa, il che rende il quesito proposto manifestamente
inammissibile;
che con la prima delle questioni subordinate il rimettente
solleva censure identiche a quelle già affrontate e risolte con
l'ordinanza n. 137 del 1995, sicché, non deducendo il giudice a quo
profili nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che l'ultima delle sollevate questioni è manifestamente
inammissibile perché prospettata in via del tutto ipotetica, in
quanto, considerato che un profilo di utilizzazione delle
dichiarazioni precedentemente rese può venire in discorso soltanto
in sede di esame e contestazioni, e posto che l'istruzione probatoria
non risulta essere neppure iniziata, qualsiasi censura che si
rifletta sui limiti di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini dall'imputato appare priva di
attualità e rilevanza, al punto che il "pregiudizio" che lo stesso
rimettente profila a sostegno della impugnativa non può che essere
formulato in termini di mera eventualità, "a seconda del contenuto"
di tali dichiarazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987,
n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369
e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce - sezione
distaccata di Casarano, con l'ordinanza in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
112 della Costituzione, con la medesima ordinanza;
3) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503,
comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 24 e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte