Ordinanza n. 47/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e
163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19
giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rombi
Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Mauro Mellini e Roberto Lorenzini per Rombi
Gennaro e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, con ordinanza del 19 giugno 1995 (r.o. 529 del 1995),
il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare
di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
norma risultante dal combinato disposto degli artt. 8, secondo e
terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del
codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché
al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in
cui prevede "che, a fronte della concessione di ufficio della
sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero
(dalla prestazione del servizio militare di leva) consegua soltanto
all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato";
che la questione è stata sollevata nel corso di un processo
penale a carico di persona precedentemente condannata alla pena di
cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione
condizionale della stessa, per il reato di "rifiuto" totale del
servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso
delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa
disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della
prima sentenza ma prima del decorso del periodo di sospensione
condizionale;
che il giudice rimettente - respinte come manifestamente
infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità,
prospettate dalla difesa dell'imputato - ha investito questa Corte
della questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in
relazione all'ipotesi di nuovo processo per il reato di cui all'art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di precedente
condanna per il medesimo reato, con pena condizionalmente sospesa
senza che vi sia stata a tal fine richiesta dell'imputato;
che in relazione alla specifica eventualità da ultimo indicata,
si sostiene nell'ordinanza che - qualora la persona che rifiuta il
servizio militare perseveri nel suo atteggiamento - la sospensione
condizionale si traduce in un danno per il condannato, non
riconducibile alla sua condotta: danno consistente in ciò, che
l'esonero dalla prestazione del servizio militare (previsto dall'art.
8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 come conseguenza
dell'espiazione della pena inflitta con la sentenza di condanna per
il rifiuto del servizio militare), a causa della sospensione della
pena, non potrebbe operare in conseguenza della condanna per il primo
rifiuto, ma solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che,
irrogando una nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca
del beneficio precedentemente concesso;
che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8,
terzo comma, per evitare la "spirale delle condanne", conseguirebbe
contraddittoriamente dopo più sentenze di condanna aventi, come
effetto, il cumulo delle pene;
che tale disciplina dell'esonero dalla prestazione del servizio
militare di leva, in relazione alla specifica ipotesi dedotta, è
censurata dal giudice a quo per violazione a) dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto essa
presupporrebbe, ai fini dell'esonero, un'ulteriore condanna e un
ulteriore prolungamento della pena - rispetto al caso in cui il
beneficio della sospensione condizionale non fosse concesso -,
nonché b) degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in
quanto il prolungamento della pena necessario ai fini dell'esonero
sarebbe ingiustificato anche dal punto di vista della finalità
rieducativa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che si è costituita in giudizio la parte privata, Gennaro Rombi,
il cui patrocinio, nell'atto di costituzione, sviluppando
argomentazioni già svolte nel giudizio principale - ma non recepite
nella prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha variamente
indicato possibilità interpretative della normativa in vigore tali
da condurre all'impossibilità di una ripetizione di processi e di
condanne per lo stesso titolo di reato in argomento, concludendo
pertanto, in via principale, per l'irrilevanza della questione - in
quanto già risolta, nel senso detto, nell'affermata irripetibilità
del reato - e, solo in via subordinata, per l'incostituzionalità
della disciplina impugnata in quanto consente l'accennata
ripetizione;
che nel corso del riferito giudizio di costituzionalità questa
Corte, con ordinanza n. 183 del 27 maggio 1996 (r.o. 614 del 1996),
ha disposto la trattazione innanzi a se stessa della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della
legge n. 772 del 1972, nella parte in cui consente la ripetuta
sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto, già
condannato per il reato di rifiuto del servizio militare ivi
previsto, e che persista nel rifiuto, in riferimento agli artt. 2, 3,
19 e 21 della Costituzione;
che all'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 l'Avvocatura dello
Stato e il patrocinio della parte privata hanno insistito nelle
rispettive conclusioni;
Considerato che questa Corte, decidendo sulla questione
pregiudiziale sollevata dinanzi a se stessa, ricordata in narrativa,
con sentenza n. 43 del 1997, depositata in pari data, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma,
della citata legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non esclude la
possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori
dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla suddetta legge,
rifiuta in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di
leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima legge;
che con la pronuncia di illegittimità costituzionale ora
richiamata è stata espunta in radice dall'ordinamento la norma che
rende possibile irrogare ulteriori condanne e pene per un fatto di
reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972, quando, per un motivo previsto
dall'ordinamento, l'espiazione totale o parziale della pena
precedentemente inflitta per il medesimo reato di rifiuto non abbia
avuto luogo;
che l'anzidetta declaratoria di incostituzionalità, facendo
venir meno la previsione denunciata di incostituzionalità dal
giudice penale militare, rende manifestamente inammissibile la
questione sollevata dallo stesso giudice (v., da ultimo, ordinanza n.
142 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8,
secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti
del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale militare di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte