Ordinanza n. 47/1999
Altra decisione · depositata il 25/02/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1578/1933
- art. 5legge 1578/1933
- art. 6legge 1578/1933
- art. 4legge 406/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, e 6 del
regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore) convertito in legge 22 gennaio 1934, n.
36, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, promosso con
ordinanza emessa il 9 gennaio 1996 dal pretore di Brescia nel
procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, iscritta al n. 514
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di
Brescia ha sollevato, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (r.o. n. 514
del 1998), questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5
e 6 del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), come modificati dall'art. 4
della legge 24 luglio 1985, n. 406;
che il giudice a quo facendo proprie le eccezioni contenute nella
memoria presentata dalla parte in data 9 gennaio 1996, ha ritenuto
che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, in quanto la limitazione territoriale in esse
contenute, che differenzia le due figure professionali, apparirebbe
illogica ed irrazionale ed impedirebbe, di fatto, all'imputato di
avvalersi di un professionista di sua fiducia.
Considerato che successivamente alla proposizione della questione
di legittimità costituzionale (che, peraltro, era già stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in
vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo di
procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione
forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei
procuratori legali, ha abrogato, con l'art. 6, comma 1, una serie di
precedenti disposizioni, tra le quali quelle impugnate;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte