Ordinanza n. 47/2001
Altra decisione · depositata il 06/03/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 173Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 1legge 460/1974
- art. 173legge 460/1974
usata come parametro
citata
- art. 173d.l. 460/1974
- art. 117Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 118Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 11legge 59/1997
- art. 2legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge
30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),
convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,
n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),
promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e il
Ministero del tesoro ed altri, iscritta al n. 647 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di Aliperti Rosa e della Poste
Italiane S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa e Marcello
Mole' per Poste italiane S.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo
Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale di Napoli - nel corso di una
controversia tra il titolare di alcuni buoni postali fruttiferi da
una parte, ed il Ministero del tesoro, il Ministero delle
comunicazioni e la Poste italiane S.p.a. dall'altra, avente ad
oggetto la richiesta, formulata dal titolare dei buoni, di sentir
dichiarare il suo diritto a percepire gli interessi secondo la
tabella riportata sul verso dei titoli in suo possesso e non sulla
base dei saggi, meno favorevoli, indicati nel decreto ministeriale
13 giugno 1986 - ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1999, in
riferimento agli articoli 3, 43, 47 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge
30 settembre 1974, n. 460 (Modifica dell'art. 173 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156),
convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1974,
n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156);
che la norma viene censurata nella parte in cui consente la
estensione della intervenuta variazione del saggio di interesse anche
alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza
che di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per
accettazione del titolare dei buoni e senza che la intervenuta
variazione del saggio di interesse sia stata comunicata al domicilio
del titolare dei buoni per consentirgli il tempestivo esercizio del
diritto di recesso;
che, secondo il giudice rimettente, nel rapporto concernente
i buoni postali fruttiferi l'operato del gestore del servizio non si
discosta, per struttura e funzione, da quello relativo agli analoghi
servizi offerti dal sistema bancario, rendendo pertanto
incostituzionale la diversità di disciplina tra i due servizi;
che, prosegue il rimettente, il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), prevede, all'art. 117, che sia espressamente
indicata, con clausola da approvare specificamente, la possibilità
di variare in senso sfavorevole al cliente sia il tasso di interesse
che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che le
variazioni sfavorevoli siano comunicate al cliente al fine di
consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalità;
che, secondo l'avviso del giudice a quo la norma impugnata,
diversamente regolando la materia, ingenera una ingiustificata ed
irragionevole disparità di trattamento fra gli utenti di analoghi
servizi determinando, altresì, "un assoluto scoraggiamento del
risparmio" (scilicet: postale), privo delle garanzie di trasparenza e
chiarezza tecnico-formale apprestate "per il risparmio ed
investimento presso istituti di credito";
che nel presente giudizio si è costituita, con atto del
5 ottobre 1999, l'attrice del giudizio a quo chiedendo l'accoglimento
della questione di costituzionalità sulla base delle stesse
argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione;
che, con atto del 20 dicembre 1999, si è altresì costituita
la Poste Italiane S.p.a., succeduta all'Ente Poste Italiane,
concludendo nel senso della infondatezza della questione in base al
rilievo che l'attività di raccolta del risparmio è svolta dagli
uffici postali per conto della Cassa depositi e prestiti e non è
dunque comparabile con quella posta in essere, con finalità
imprenditoriali, dagli istituti di credito, e che, comunque, della
variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene
data adeguata informazione tramite la pubblicazione del provvedimento
che la dispone nella Gazzetta Ufficiale;
che, con atto del 20 dicembre 1999, è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione in base all'assunto che la attività
di raccolta del danaro svolta dal servizio postale e quella operata
dalle banche hanno diversità tali che non consentono di istituire
fra esse una qualsiasi analogia, e che la tutela offerta ai clienti
degli istituti di credito non è comunque maggiore di quella
accordata ai sottoscrittori dei buoni postali, per i quali le
variazioni sfavorevoli possono intervenire solo con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
reso conoscibile tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
che, in prossimità dell'udienza, sia la difesa erariale che
quella della Poste Italiane S.p.a. hanno depositato memoria ribadendo
le già rassegnate conclusioni.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460
(Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con
modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974,
n. 460, concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), nella
parte in cui tale norma, a differenza di quanto previsto per gli
utenti del servizio bancario dagli artt. 117 e 118 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), consente, in assenza di apposita
previsione contrattuale oggetto di specifica sottoscrizione e senza
che di ciò sia data comunicazione personale ai titolari dei buoni
postali, che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali
fruttiferi siano estese anche alle serie di buoni postali
precedentemente emesse;
che, successivamente alla emissione della ordinanza con la
quale è stata sollevata la presente questione, è stato emanato il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa
depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), il quale, all'art. 2, comma 2, prevede la determinazione con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle caratteristiche e delle altre condizioni dei buoni
fruttiferi postali nonché l'emanazione delle norme in materia di
pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori;
che, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 3, del precitato
d.lgs. n. 284 del 1999, la norma impugnata è abrogata, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono le nuove
caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, con la possibilità,
per tali decreti, di disciplinare le modalità di applicazione delle
nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una
disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori;
che, in data 27 dicembre 2000, è entrato in vigore il
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 19 dicembre 2000 recante "Condizioni generali di
emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie
di buoni";
che, essendo così mutato il quadro normativo, si impone,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la
restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione,
alla luce dell'indicato jus superveniens, della rilevanza della
presente questione di costituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte