Ordinanza n. 47/2002
Altra decisione · depositata il 06/03/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo
1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Domenico Gramazio nei confronti di Pier Luigi Celli,
promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con
ricorso depositato il 9 maggio 2001 ed iscritto al n. 190 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, in
composizione monocratica, con ricorso depositato nella cancelleria
della Corte il 9 maggio 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla delibera adottata dall'assemblea nella seduta del
17 marzo 1999 (doc. IV-quater n. 63), secondo la quale le
dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio in data 10 novembre
1998 attraverso la diffusione di un comunicato stampa in cui egli
dava notizia di una interrogazione presentata il giorno stesso
all'Ufficio di Presidenza per il vaglio di ammissibilità -
dichiarazioni in relazione alle quali è in corso davanti allo stesso
tribunale procedimento civile per risarcimento del danno, proposto
nei confronti del deputato Gramazio da Pierluigi Celli - concernono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il tribunale ricorrente premette che, a fronte di una
delibera di insindacabilità, l'autorità giudiziaria è tenuta ad
arrestare il procedimento in corso, salva solo la possibilità di
provocare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato, il controllo della Corte costituzionale sulla
correttezza della delibera, controllo diretto ad accertare se vi sia
stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità
giudiziaria;
che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe
illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni del
deputato Gramazio, nelle quali si prospettava una condotta di
Pierluigi Celli, nella qualità di direttore generale della RAI, non
conforme ai doveri di deontologia professionale: in primo luogo in
quanto la diffusione al di fuori della sede parlamentare di un
comunicato stampa riproduttivo di una interrogazione la sera stessa
della sua presentazione all'Ufficio di Presidenza per il vaglio di
ammissibilità non potrebbe essere conside-rata attività inerente al
mandato, contravvenendo alle regole disciplinanti il procedimento
interno di controllo attinente al contenuto dell'interrogazione; in
secondo luogo, perché sarebbe stata successivamente accertata, ai
sensi dell'art. 139-bis del regolamento della Camera, la non
pertinenza dell'interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare,
con la conseguenza che l'opinione espressa dal deputato, anche se
qualificabile come "politica", sarebbe al di fuori dell'esercizio di
funzioni parlamentari, e dovrebbe sottostare al regime giuridico di
ogni altra opinione politica espressa da un comune cittadino;
che, pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollevare
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati,
chiede che, ritenuta l'ammissibilità del conflitto, sia dichiarato
che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità
dei fatti oggetto del giudizio civile innanzi a sé pendente e che,
conseguentemente, sia annullata la predetta delibera parlamentare.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a seguito
del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi
compresa la sua ammissibilità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della
eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile
per risarcimento del danno, in relazione a dichiarazioni da lui rese,
promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali
dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità all'art. 68,
primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni
costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si
assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, ed
insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la
volontà del potere cui appartengono, onde il conflitto deve
ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al ricorrente della presente ordinanza;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte