Ordinanza n. 470/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 429/1982
- art. 16legge 516/1982
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Treviso, su ricorso proposto
dall'Ufficio imposte dirette di Conegliano contro Moretti e C.
s.a.s., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Treviso,
con ordinanza del 21 gennaio 1986 (pervenuta a questa Corte il 1
giugno 1998 ed iscritta al r.o. n. 434 del 1998) - emessa nel
giudizio di appello proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di
Conegliano nei confronti della società Moretti e C. s.a.s. - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge 7 agosto 1982, n. 516 (recte: d.-l. 10 luglio 1982, n. 429
(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516), denunciandone il contrasto con gli
artt. 3 e 97 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun cenno
di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel
giudizio a quo che non è dato desumere neppure da una qualsiasi, pur
sommaria, descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio
medesimo, sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di
costituzionalità:
che, pertanto, avendo il giudice a quo completamente disatteso la
prescrizione secondo la quale l'ordinanza deve indicare i termini ed
i motivi della rimessione (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87),
la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (tra le
molte, ordinanze nn. 253 e 129 del 1998, 435 del 1996 e 275 del
1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n.
429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Treviso con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte