Corte costituzionale

Ordinanza n. 470/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 429/1982
  • art. 16legge 516/1982

citata

  • art. 23legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Treviso, su ricorso proposto

dall'Ufficio imposte dirette di Conegliano contro Moretti e C.

s.a.s., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Treviso,

con ordinanza del 21 gennaio 1986 (pervenuta a questa Corte il 1

giugno 1998 ed iscritta al r.o. n. 434 del 1998) - emessa nel

giudizio di appello proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di

Conegliano nei confronti della società Moretti e C. s.a.s. - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 7 agosto 1982, n. 516 (recte: d.-l. 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 1982, n. 516), denunciandone il contrasto con gli

artt. 3 e 97 della Costituzione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun cenno

di motivazione sia in ordine alla rilevanza della questione nel

giudizio a quo che non è dato desumere neppure da una qualsiasi, pur

sommaria, descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio

medesimo, sia in ordine alle ragioni del prospettato dubbio di

costituzionalità:

che, pertanto, avendo il giudice a quo completamente disatteso la

prescrizione secondo la quale l'ordinanza deve indicare i termini ed

i motivi della rimessione (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87),

la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (tra le

molte, ordinanze nn. 253 e 129 del 1998, 435 del 1996 e 275 del

1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.-l. 10 luglio 1982, n.

429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni,

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Treviso con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte