Corte costituzionale

Ordinanza n. 470/1999

Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della mancata costituzione del Presidente del

Consiglio dei Ministri nel giudizio davanti alla Corte costituzionale

per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e

lo Stato, iscritto al n. 3/1999 del registro conflitti, avente ad

oggetto atti emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso

la Pretura circondariale di Bolzano quale pubblico ministero nel

procedimento penale 2621/1998 R.G.N.R., nei limiti in cui la

determinazione di non costituirsi non è stata preceduta da una

intesa o da una richiesta di parere allo stesso pubblico ministero,

promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Bolzano, con ricorso depositato il 3 giugno 1999 e

iscritto al n. 119 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ricorso depositato il 3 giugno 1999 il Sostituto

Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di

Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione

alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio per conflitto

di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei

confronti dello Stato (giudizio iscritto al reg. conflitti n. 3 del

1999), a seguito di due atti adottati nell'ambito di un procedimento

penale dal medesimo pubblico ministero;

che il ricorrente precisa che, in base all'art. 112 della

Costituzione, il pubblico ministero è il titolare diretto ed

esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio

dell'azione penale e che in riferimento a detta funzione esso deve

pertanto considerarsi legittimato a sollevare il conflitto;

che lo stesso ricorrente rileva che nei conflitti tra enti, in

base al consolidato orientamento della Corte costituzionale,

legittimati a costituirsi in giudizio sono soltanto il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale,

essendo stata di recente esclusa la possibilità di invocare l'art.

20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di

riconoscere il diritto di qualsiasi organo statale a intervenire in

qualsiasi giudizio che sia pendente innanzi alla Corte costituzionale

(sentenza n. 350 del 1998);

che, in particolare, richiamando consolidati orientamenti della

Corte costituzionale, il Sostituto Procuratore sottolinea che atti di

giurisdizione possono essere a base di conflitti di attribuzione

tanto tra Regioni e Stato che tra poteri dello Stato, ma soltanto in

questa seconda eventualità gli organi giudiziari sono legittimati a

stare in giudizio, come soggetti sia attivi che passivi, mentre nel

primo caso il potere di costituirsi in giudizio spetta unicamente al

Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dello Stato

nella sua interezza;

che peraltro questa funzione di rappresentanza unitaria non può

far venire meno, secondo il ricorrente, l'istituzionale indipendenza

che la Costituzione garantisce al pubblico ministero rispetto a ogni

altro potere statale, cosicché l'attribuzione della rappresentanza

dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei conflitti

tra Stato e Regioni, "non esclude la coesistenza di alcuni poteri da

riconoscere ad altri poteri autonomi dello Stato, con la relativa

necessità di coordinamento", quando si tratti di tutelare esigenze

che coinvolgono le attribuzioni del potere giudiziario;

che, per evitare pregiudizio alla posizione del soggetto

appartenente al medesimo potere e altresì per garantire un effettivo

contraddittorio, la determinazione del Presidente del Consiglio dei

Ministri di costituirsi o non costituirsi in giudizio, qualora venga

chiesto da parte di una Regione o di una Provincia autonoma

l'annullamento di un atto dell'ordine giudiziario, dovrebbe - secondo

la prospettazione del ricorrente - essere presa a seguito di intesa,

o comunque di consultazione con l'organo coinvolto (nel caso di

specie: con la Procura della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Bolzano), alla stregua del generale principio

secondo il quale i rapporti tra Governo e Autorità giudiziaria

debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, come la stessa Corte

costituzionale ha più volte riconosciuto;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, al contrario, ha

proceduto alla determinazione di non costituirsi nel citato giudizio

senza interessare in alcun modo la Procura della Repubblica, neppure

attraverso la richiesta di un parere, con conseguente "lesione di

attribuzioni riconosciute al ricorrente dal principio generale

dell'intesa e dal principio di leale cooperazione tra poteri dello

Stato";

che, infine, il Sostituto Procuratore rileva che nessun ostacolo

può ravvisarsi nel fatto che una eventuale pronuncia di accoglimento

della Corte nel conflitto tra poteri dello Stato non potrebbe ormai

produrre effetto rispetto al separato giudizio per conflitto tra

enti, poiché ciò non farebbe comunque venire meno l'interesse del

ricorrente ad ottenere una decisione sulla spettanza delle

attribuzioni in contestazione, che rappresenta l'oggetto principale

del giudizio della Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del

1953.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia

ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura

circondariale di Bolzano è legittimato a sollevare il conflitto, in

quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di

indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, a

norma dell'art. 112 della Costituzione (tra molte, sentenza n. 410

del 1998), fa valere con il presente ricorso l'indipendenza

nell'esercizio delle attribuzioni del potere giudiziario, in

relazione alla difesa di esse nei giudizi sui conflitti tra Regioni o

Province autonome e Stato;

che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei

Ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta,

trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere che esso rappresenta in ordine alla

determinazione di costituirsi nei giudizi costituzionali per

conflitto tra Stato e Regioni o Province autonome;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il ricorrente Sostituto

Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto

richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la

lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;

che dal ricorso si ricavano le "ragioni del conflitto" e sono

indicate "le norme costituzionali che regolano la materia", secondo

quanto prescrive l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Sostituto

Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di

Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Sostituto Procuratore della Repubblica presso

la Pretura circondariale di Bolzano, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per

essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte

entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art.

26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte