Ordinanza n. 470/1999
Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 112Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 20legge 87/1953
- art. 38legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della mancata costituzione del Presidente del
Consiglio dei Ministri nel giudizio davanti alla Corte costituzionale
per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e
lo Stato, iscritto al n. 3/1999 del registro conflitti, avente ad
oggetto atti emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso
la Pretura circondariale di Bolzano quale pubblico ministero nel
procedimento penale 2621/1998 R.G.N.R., nei limiti in cui la
determinazione di non costituirsi non è stata preceduta da una
intesa o da una richiesta di parere allo stesso pubblico ministero,
promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Bolzano, con ricorso depositato il 3 giugno 1999 e
iscritto al n. 119 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ricorso depositato il 3 giugno 1999 il Sostituto
Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di
Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione
alla mancata costituzione di quest'ultimo nel giudizio per conflitto
di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dello Stato (giudizio iscritto al reg. conflitti n. 3 del
1999), a seguito di due atti adottati nell'ambito di un procedimento
penale dal medesimo pubblico ministero;
che il ricorrente precisa che, in base all'art. 112 della
Costituzione, il pubblico ministero è il titolare diretto ed
esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio
dell'azione penale e che in riferimento a detta funzione esso deve
pertanto considerarsi legittimato a sollevare il conflitto;
che lo stesso ricorrente rileva che nei conflitti tra enti, in
base al consolidato orientamento della Corte costituzionale,
legittimati a costituirsi in giudizio sono soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale,
essendo stata di recente esclusa la possibilità di invocare l'art.
20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di
riconoscere il diritto di qualsiasi organo statale a intervenire in
qualsiasi giudizio che sia pendente innanzi alla Corte costituzionale
(sentenza n. 350 del 1998);
che, in particolare, richiamando consolidati orientamenti della
Corte costituzionale, il Sostituto Procuratore sottolinea che atti di
giurisdizione possono essere a base di conflitti di attribuzione
tanto tra Regioni e Stato che tra poteri dello Stato, ma soltanto in
questa seconda eventualità gli organi giudiziari sono legittimati a
stare in giudizio, come soggetti sia attivi che passivi, mentre nel
primo caso il potere di costituirsi in giudizio spetta unicamente al
Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dello Stato
nella sua interezza;
che peraltro questa funzione di rappresentanza unitaria non può
far venire meno, secondo il ricorrente, l'istituzionale indipendenza
che la Costituzione garantisce al pubblico ministero rispetto a ogni
altro potere statale, cosicché l'attribuzione della rappresentanza
dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, nei conflitti
tra Stato e Regioni, "non esclude la coesistenza di alcuni poteri da
riconoscere ad altri poteri autonomi dello Stato, con la relativa
necessità di coordinamento", quando si tratti di tutelare esigenze
che coinvolgono le attribuzioni del potere giudiziario;
che, per evitare pregiudizio alla posizione del soggetto
appartenente al medesimo potere e altresì per garantire un effettivo
contraddittorio, la determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri di costituirsi o non costituirsi in giudizio, qualora venga
chiesto da parte di una Regione o di una Provincia autonoma
l'annullamento di un atto dell'ordine giudiziario, dovrebbe - secondo
la prospettazione del ricorrente - essere presa a seguito di intesa,
o comunque di consultazione con l'organo coinvolto (nel caso di
specie: con la Procura della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Bolzano), alla stregua del generale principio
secondo il quale i rapporti tra Governo e Autorità giudiziaria
debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, come la stessa Corte
costituzionale ha più volte riconosciuto;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, al contrario, ha
proceduto alla determinazione di non costituirsi nel citato giudizio
senza interessare in alcun modo la Procura della Repubblica, neppure
attraverso la richiesta di un parere, con conseguente "lesione di
attribuzioni riconosciute al ricorrente dal principio generale
dell'intesa e dal principio di leale cooperazione tra poteri dello
Stato";
che, infine, il Sostituto Procuratore rileva che nessun ostacolo
può ravvisarsi nel fatto che una eventuale pronuncia di accoglimento
della Corte nel conflitto tra poteri dello Stato non potrebbe ormai
produrre effetto rispetto al separato giudizio per conflitto tra
enti, poiché ciò non farebbe comunque venire meno l'interesse del
ricorrente ad ottenere una decisione sulla spettanza delle
attribuzioni in contestazione, che rappresenta l'oggetto principale
del giudizio della Corte, in base all'art. 38 della legge n. 87 del
1953.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Bolzano è legittimato a sollevare il conflitto, in
quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo dell'attività di
indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, a
norma dell'art. 112 della Costituzione (tra molte, sentenza n. 410
del 1998), fa valere con il presente ricorso l'indipendenza
nell'esercizio delle attribuzioni del potere giudiziario, in
relazione alla difesa di esse nei giudizi sui conflitti tra Regioni o
Province autonome e Stato;
che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta,
trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere che esso rappresenta in ordine alla
determinazione di costituirsi nei giudizi costituzionali per
conflitto tra Stato e Regioni o Province autonome;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il ricorrente Sostituto
Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto
richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la
lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;
che dal ricorso si ricavano le "ragioni del conflitto" e sono
indicate "le norme costituzionali che regolano la materia", secondo
quanto prescrive l'art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Sostituto
Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di
Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Sostituto Procuratore della Repubblica presso
la Pretura circondariale di Bolzano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per
essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte
entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art.
26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte