Ordinanza n. 471/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 96r.d. 523/1904
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96 del R.D. 25
luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie"), promosso con ordinanza
emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Domodossola, iscritta al n.
858 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, R.D. 25 luglio
1904, n. 523, che vieta determinati lavori sulle acque pubbliche, i
loro alvei, le loro sponde e difese, tra i quali, alla lett. f), la
piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini
minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole
località e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri;
che tale questione è stata sollevata in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., sotto il profilo che la norma istituirebbe
irragionevolmente una presunzione assoluta di pericolosità, non
tenendo conto che, in concreto, in alcuni casi la pericolosità non
sussiste, così impedendo anche la difesa attraverso tale
dimostrazione;
Considerato che la rilevanza della questione è stata motivata
solo in relazione al disposto della lett. f) dell'art. 96 su detto e
quindi l'ordinanza di rimessione va interpretata nel senso che deve
ritenersi impugnata la sola lett. f) del R.D. n. 523 del 1904;
Considerato che questa Corte ha statuito che, lo stabilire se una
condotta deve essere sanzionata penalmente in relazione al pericolo
che da essa derivi, rientra nella discrezionalità del legislatore,
non sindacabile se non nella ipotesi di palese irrazionalità (Corte
cost. 5 maggio 1983, n. 126 e 10 maggio 1984, n. 143) e che rientra
in detta discrezionalità la configurazione delle fattispecie
criminose, salvo il controllo nella eventuale arbitrarietà della
scelta legislativa (Corte cost. 5 maggio 1979, n. 26);
che il divieto di piantagione di alberi e siepi alle distanze
dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f), del R.D. n.
523 del 1904, configura un reato di pericolo e non appare palesemente
arbitrario o illogico che il legislatore abbia presente in tale
condotta una pericolosità che ne giustifichi il divieto;
che, pertanto, la norma impugnata non lede l'art. 3 della
Costituzione, mentre del tutto inconferente è il richiamo all'art.
24 Cost., in quanto nei reati di pericolo presunto la fattispecie
criminosa è realizzata allorché venga posta in essere la condotta
vietata, senza che alcun rilievo possa avere la dimostrazione che, in
concreto, per la particolarità della situazione, non sia stato leso
il bene protetto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523
("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie"), sollevate con l'ordinanza di cui in
epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:471 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte