Ordinanza n. 472/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 650/1979
- art. 17legge 650/1979
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dagli artt. 6 e 17, ultima parte, della legge 24 dicembre
1979, n. 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973,
n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento"), promossi con ordinanze emesse il 19
febbraio e l'8 marzo 1983, il 5 maggio e il
1° giugno 1984, il 7 maggio e il 4 giugno 1985 dal Pretore di
Saluzzo, iscritte rispettivamente ai nn. 236 e 392 del registro
ordinanze 1983, ai nn. 1087 e 1223 del registro ordinanze 1984 e n.
542 del registro ordinanze 1985 e al n. 22 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 191 e
260 dell'anno 1983, nn. 38 e 68 bis dell'anno 1985 e nn. 7 e 22,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore di Saluzzo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
17, ultima parte, legge 24 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui,
nel determinare il carattere produttivo di un insediamento, ai fini
dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli scarichi
stabiliti dalla legge a tutela delle acque dagli inquinamenti, le
imprese agricole vanno distinte, tra quelle dedite all'allevamento di
bovini, equini, ovini e suini, sulla base delle condizioni
determinate da un apposito comitato interministeriale, in riferimento
agli artt. 25 e 77, primo comma, della Costituzione;
Considerato che il Pretore di Saluzzo omette di illustrare sotto
quali aspetti e per quali ragioni debbano ritenersi censurabili i
criteri adottati dal Comitato interministeriale;
che risulta quindi difettare la necessaria motivazione circa la
rilevanza della questione nei giudizi a quibus, non essendo chiarito
quali effetti vi si determinerebbero a seguito di una eventuale
decisione di accoglimento;
che in ogni caso le delibere del Comitato interministeriale,
avendo natura di atto amministrativo, "non si sottraggono al
sindacato di legittimità.... da parte del giudice penale" (sentenza
n. 108/1982).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 e 17, ultima parte, della
legge 24 dicembre 1979, n 650 ("Integrazioni e modifiche delle leggi
16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento"), sollevata con le ordinanze in
epigrafe in riferimento agli artt. 25 e 77, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte