Ordinanza n. 472/1991
Altra decisione · depositata il 19/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
citata
- art. 3Costituzione
- art. 5legge 895/1967
- art. 2legge 36/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986
dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di
Coletti Andrea, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 16
ottobre 1986 ma pervenuta alla Corte costituzionale solo il 14 maggio
1991, il Pretore di Spilimbergo dubita che l'art. 5, quarto (recte:
sesto) comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, contrasti col
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto punisce il
detentore di arma giocattolo avente la canna non occlusa da un
visibile tappo rosso incorporato, con pena, da un lato, identica a
quella prevista per chi la produce o la porta in luogo pubblico e,
dall'altro, superiore nel minimo a quella prevista per il porto di
arma comune da sparo (cui può applicarsi, altresì, l'attenuante del
fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895);
Considerato che la predetta questione è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata
con le ordinanze nn. 637 del 1987 e 806 del 1988;
che, peraltro, la disposizione impugnata è stata sostituita con
quella contenuta nell'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, la
quale non prevede più la punibilità della detenzione di arma
giocattolo priva del prescritto tappo rosso;
che perciò occorre che il giudice a quo riesamini, alla stregua
della disposizione sopravvenuta, la rilevanza della questione
sollevata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte