Ordinanza n. 472/2000
Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 23 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma con ricorso depositato il 4 aprile 2000 ed iscritto al n. 150
del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso datato 21 marzo 2000, depositato nella
cancelleria della Corte il 4 aprile successivo unitamente
all'ordinanza del 18 febbraio 2000 con la quale si disponeva la
sospensione della udienza preliminare per sollevare conflitto di
attribuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma, investito di un procedimento penale con l'imputazione di
diffamazione a carico del deputato Tiziana Maiolo, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale
l'Assemblea, nella seduta del 23 novembre 1999 (documento IV-quater,
n. 90), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il
procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che nel ricorso per conflitto di attribuzione il giudice per
le indagini preliminari, dopo aver esposto i fatti che hanno dato
origine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico
ministero, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguardi
dichiarazioni prive di nesso con la funzione parlamentare e, dunque,
menomi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita
del procedimento.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare
il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il
procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui
appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il giudice
ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni,
garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei
deputati qualifica le dichiarazioni del parlamentare, per le quali
era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte