Ordinanza n. 473/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 865/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, modificato dalle leggi 27 giugno
1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10 ("Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata"), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1983
dalla Corte di Appello di Bologna, il 10 marzo 1983 dalla Corte di
Appello di Lecce e il 2 maggio 1984 dalla Corte di Appello di
Trieste, iscritte rispettivamente ai nn. 266 e 504 del registro
ordinanze 1983 e al n. 865 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 212 e 308 dell'anno
1983 e n. 7 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 19, comma primo, della l. 22
ottobre 1971, n. 865 (così come mod. dalle l.l. 27 giugno 1974, n.
247 e 28 gennaio 1977, n. 10), nella parte in cui fa decorrere il
termine per proporre opposizione alla stima dall'inserzione
dell'avviso di deposito della relazione nel foglio degli annunzi
legali della provincia;
che i giudici a quibus hanno dedotto la violazione degli artt.
24 e 113 Cost. sotto il profilo che il diritto di difesa non è
garantito dalla legge ove non assicuri ai soggetti interessati ad
impugnare determinati atti, la loro effettiva e tempestiva
conoscenza, la quale è - di regola - garantita da forme di
comunicazione o notificazione e solo in via eccezionale con forme di
pubblicità che danno luogo ad una conoscenza meramente presuntiva ed
alle quali è legittimo ricorrere solo quando notificazioni e
comunicazioni siano impossibili o estremamente difficoltose;
che i giudici a quibus hanno dedotto altresì la violazione
dell'art. 3 Cost., per avere la norma impugnata irragionevolmente
derogato alla disciplina generale della l. 25 giugno 1865, n. 2359,
che prevede la decorrenza del termine per l'opposizione alla stima
dalla notificazione del decreto prefettizio di espropriazione,
nonché alla disciplina dettata dall'art. 20 della stessa l. n. 865
del 1971, che fa decorrere il termine per proporre opposizione alla
stima dell'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza dalla
comunicazione della misura dell'indennità nelle forme della
notificazione;
Considerato che questa Corte ha dichiarato non fondata questione,
in parte analoga, con sentenza 17 ottobre 1985, n. 226, osservando
che, nel suo complesso, il procedimento di espropriazione regolato
dagli artt. 10 e segg. della l. n. 865 del 1971 garantisce il diritto
di difesa dell'espropriato rendendolo edotto, in vario modo, di tutti
gli atti che lo interessano cosicché, in tale contesto, la norma
impugnata non lede il diritto di difesa né l'art. 113 Cost.;
che neppure è leso l'art. 3 Cost., sotto il profilo dedotto,
perché, una volta garantito il diritto di difesa il legislatore,
nella sua discrezionalità, in materia di opposizione alla stima può
dettare legittimamente norme differenziate in relazione a procedure
aventi finalità differenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma primo, della l. 22 ottobre 1971,
n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche
ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,
n. 167; 29 settembre 1984, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata") così come mod. dalle leggi 27 giugno
1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata con le ordinanze
indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte