Ordinanza n. 473/1991
Altra decisione · depositata il 19/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 270/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed
altre misure), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal
Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Gottardi
Giuseppe ed Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, iscritta
al n. 379 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di costituzione di Gottardi Giuseppe nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, quale giudice del lavoro, con
ordinanza del 31 gennaio 1990 (r.o. n. 379/91) pervenuta a questa
Corte il 17 maggio 1991, ha sollevato, con riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, che prevede
l'anticipato collocamento in quiescenza di quei dipendenti di aziende
esercenti pubblici servizi di trasporto che siano stati dichiarati,
entro il 20 giugno 1986, inidonei rispetto alle mansioni proprie
della qualifica di provenienza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
che si è costituito il lavoratore interessato prospettando una
diversa interpretazione della norma impugnata e chiedendo, in
subordine, l'accoglimento della denunzia di incostituzionalità;
Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione è stata
pronunziata da questa Corte la sentenza n. 60 dell'8 febbraio 1991,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270, nella parte in cui non
esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati
inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di
provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni
equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati
inidonei;
Ritenuto che la dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale della norma denunciata, intervenuta successivamente
all'ordinanza di rimessione e della quale il giudice a quo non ha
quindi potuto tener conto, rende necessaria una decisione di
restituzione degli atti, affinché l'ufficio rimettente accerti, alla
stregua di detta pronuncia, se la questione sollevata sia tuttora
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia, giudice
del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte