Ordinanza n. 473/2000
Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 10 novembre 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Agostino Cordova,
promosso dal tribunale di Roma - IX sezione penale, con ordinanza
datata 2 maggio 2000, depositata nella cancelleria della Corte il
1° giugno 2000 ed iscritta al n. 158 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza datata 2 maggio 2000 e depositata
nella cancelleria della Corte il 1° giugno 2000, il tribunale di
Roma, IX sezione penale, investito di un procedimento penale con
l'imputazione di diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi,
ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
con la quale l'assemblea, nella seduta del 10 novembre 1999
(documento IV-quater n. 85), ha dichiarato che i fatti per i quali
era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto
tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi
sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e
menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità
giudiziaria investita del giudizio.
Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Roma è
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la
volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un
proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che
rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei
deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Roma, IX sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con
l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, IX sezione penale,
ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:473 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte