Ordinanza n. 474/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30-terlegge 131/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della
legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, recante
provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983"), promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 1983 dal Pretore
di Venezia, iscritta al n. 953 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno
1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 30- ter della l. 26 aprile 1983,
n. 131, che stabilisce l'estinzione - con compensazione delle spese -
dei giudizi, pendenti all'atto della sua entrata in vigore, promossi
dai dipendenti degli enti locali per conseguire i benefici concessi
dalla l. 24 maggio 1970, n. 336 in favore dei pubblici dipendenti ex
combattenti e assimilati;
Considerato - come è stato dedotto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte e come
si evince dalla stessa ordinanza di rimessione - che il giudizio a
quo non aveva ad oggetto l'attribuzione dei benefici previsti dalla
l. n. 336 del 1970, bensì la computabilità a fini dell'indennità
premio di servizio dall'indennità di tempo pieno corrisposta in
servizio attivo;
che, pertanto, la eventuale declaratoria d'illegittimità
costituzionale della norma impugnata, non avrebbe incidenza sul
giudizio a quo, cosicché la questione sollevata appare
manifestamente irrilevante;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30- ter della l. 26 aprile
1983, n. 131 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28
febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore
della finanza locale per l'anno 1983"), sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte