Ordinanza n. 474/1989
Altra decisione · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 8, del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1988 dal
Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
l'Ente Ferrovie dello Stato e Bevilacqua Mario ed altri, iscritta al
n. 90 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visti gli atti di costituzione di Bevilacqua Mario ed altro, di
Traverso Adolfo, di Pianese Gianfranco e di Scalzo Francesco, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avv. Luciano Ventura per Bevilacqua Mario ed altro, per
Traverso Adolfo, per Pianese Gianfranco e per Scalzo Francesco e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso nei
confronti dell'Ente ferrovie dello Stato da taluni dipendenti per il
riconoscimento del loro diritto alla retribuzione di prestazioni di
lavoro straordinario rese tra il gennaio 1979 ed il dicembre 1986, il
Tribunale di Genova, adito da detto ente in grado di appello avverso
la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la
domanda e disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati
dai lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, nella parte in cui non
prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, l'abuso con
colpa grave dei poteri di informazione e direttivi, ad opera del
datore di lavoro, che abbia così determinato l'inerzia del
lavoratore nel far valere il proprio diritto;
che, ad avviso del giudice a quo detta carenza di previsione,
rilevante nella specie per essere stati i lavoratori indotti a
desistere dal compimento di atti interruttivi della prescrizione a
seguito e per effetto di circolari e note informative dell'ente,
idonee ad ingenerare l'affidamento sulla non decorrenza della
prescrizione stessa, implica violazione dell'art. 3, primo e secondo
comma, della Costituzione, equiparando irrazionalmente la posizione
del comune debitore a quella del datore di lavoro che ha una
posizione sovraordinata rispetto a quella del lavoratore dipendente,
così da poterne ingenerare l'inerzia nella tutela dei propri
diritti: donde la necessità di rimuovere l'ostacolo così frapposto
all'eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini;
che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono
costituite alcune delle parti private, concludendo nel senso
dell'illegittimità della disposizione denunciata, ove non ritenuta
non suscettibile di un'interpretazione idonea a far superare la
proposta censura;
che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che ha
eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione
(sollevata in base ad errata ricostruzione della fattispecie) e, in
subordine, la sua infondatezza: tra l'altro, in quanto risolventesi
nella richiesta di una pronuncia additiva non sorretta da un tertium
comparationis;
Considerato che l'ordinanza di rimessione della suddetta questione
è stata pronunciata il 15 giugno 1988 e perciò successivamente
all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 212,
sull'istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato", per effetto della
quale il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente
medesimo ha assunto connotazione privatistica (art. 21);
che il giudice a quo non ha esaminato in modo alcuno se le nuove
disposizioni di cui alla citata legge, con la conseguente
trasformazione della natura del rapporto di lavoro, assumono rilievo
in tema di regime della prescrizione dei crediti dei lavoratori e,
segnatamente, di regime della sospensione del decorso del termine in
pendenza del rapporto, quale emerge anche dalla giurisprudenza
costituzionale in materia;
che, d'altra parte, lo stesso giudice ha omesso altresì di
valutare, in riferimento al disposto della norma censurata, se lo
stesso sia operativo anche in riferimento a casi di colpa grave, in
considerazione della possibile assimilazione di questa al dolo;
che, pertanto, appare opportuna la restituzione al giudice a quo
per nuovo esame della rilevanza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte