Ordinanza n. 474/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Paola nel procedimento penale a carico di Marafioti
Francesco ed altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/Prima
serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Paola, dopo aver autorizzato il pubblico ministero a
differire il deposito delle intercettazioni telefoniche disposte nel
corso delle indagini preliminari sino al termine delle stesse e dopo
aver disposto, su richiesta del pubblico ministero, la custodia
cautelare degli imputati - misura successivamente annullata in sede
di riesame -, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, avverso l'art. 268, n.
5, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, allorquando sia stato
autorizzato il differimento del deposito delle intercettazioni
telefoniche ed il pubblico ministero utilizzi, anche a supporto di
richieste al giudice per le indagini preliminari, le intercettazioni
stesse, queste ultime vengano depositate e così messe a conoscenza
della difesa;
che, a giudizio dell'autorità rimettente, la disposizione
impugnata comprometterebbe, a beneficio della segretezza delle
indagini, l'esercizio del diritto di difesa, la cui tutela
richiederebbe, invece, che le intercettazioni telefoniche siano messe
a disposizione degli imputati mediante il deposito nel momento in cui
il pubblico ministero le utilizza;
che, del resto, nel progetto preliminare del nuovo codice di
procedura penale era espressamente previsto, al fine di evitare un
eccessivo sacrificio del diritto di difesa, il deposito delle
intercettazioni, entro cinque giorni dal compimento dell'atto, in
caso di utilizzazione delle stesse nel corso delle indagini;
che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 12 giugno 1991, prima
Serie Speciale;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata;
che, secondo l'Avvocatura dello Stato, pur prescindendo dal
rilievo che la rilevanza della questione sarebbe solo apoditticamente
affermata ma non motivata, una ulteriore e più decisiva causa di
inammissibilità andrebbe ravvisata nella omessa indicazione, da
parte del giudice a quo, di "quali potrebbero essere le conseguenze
processuali di una ipotetica declaratoria di incostituzionalità nel
senso richiesto", non risultando contestata nel giudizio a quo la
regolarità formale delle operazioni di intercettazione ed essendo
venuta meno la misura cautelare in riferimento alla quale sarebbe
avvenuta la utilizzazione delle intercettazioni telefoniche;
che, in ogni caso, dal momento che il provvedimento, con il
quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Paola ha disposto la custodia cautelare degli imputati, è stato
impugnato e le disposizioni circa il procedimento per il riesame
delle misure cautelari prevedono che vengano depositati gli atti sui
quali si fonda la richiesta del pubblico ministero concernente
l'applicazione della misura coercitiva, e dal momento che, quindi, in
quella sede la difesa degli imputati ben poteva prendere visione
delle intercettazioni telefoniche, la questione sarebbe infondata,
rimanendo sul piano del fatto, ininfluente in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, l'eventuale violazione o erronea
applicazione di quelle disposizioni.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Paola ha ad oggetto l'art. 268, n. 5, c.p.p., nella parte in cui
non prevede che, allorquando sia stato autorizzato il differimento
del deposito delle intercettazioni telefoniche ed il pubblico
ministero utilizzi, anche a supporto di richieste al giudice per le
indagini preliminari, le intercettazioni stesse, queste ultime
vengano depositate e così messe a conoscenza della difesa;
che la disposizione impugnata è stata già applicata dal
giudice a quo nel momento in cui ha accolto la richiesta del pubblico
ministero di emissione di una misura coercitiva basata sulle
intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini
preliminari;
che, pertanto, la questione risulta manifestamente
inammissibile, non essendo consentito al giudice sollevare questione
di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della
quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione (v., da ultimo,
sent. n. 242 del 1990 nonché ord. n. 243 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Paola con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte