Ordinanza n. 474/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,
della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la
tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33), promosso con ordinanze emesse:
1) il 13 febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel
procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n. 184
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 13 febbraio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel
procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n.
185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, nel corso di due
procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino, con
due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge
Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela
dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n.
33), nella parte in cui prevede che, per lo stoccaggio di rifiuti
tossici e nocivi presso il produttore, l'autorizzazione si intende
rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1
della citata norma, non sia stato comunicato al richiedente un
motivato provvedimento di diniego;
che secondo il giudice rimettente la norma impugnata, con
l'introdurre l'istituto del silenzio assenso nella materia dello
stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pone in
contrasto con la normativa statale la quale richiede
un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei
rifiuti tossici, così interferendo nella materia penale riservata,
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, all'esclusiva
competenza del legislatore statale;
che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si
è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che i due giudizi, prospettando identica questione,
vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1993, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma
impugnata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,
della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la
tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte