Ordinanza n. 474/2000
Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56legge 479/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il
13 aprile 2000 dalla Corte di assise di Novara nel procedimento
penale a carico di Branca Domenico, iscritta al n.383 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000, e il 4 aprile 2000 dal
tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Gavinelli
Paolo ed altro, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, il tribunale di
Novara e la Corte d'assise di Novara - rispettivamente con ordinanze
del 4 aprile 2000 e del 13 aprile 2000 - hanno sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre
1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso
disposto si applichi ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio
2000;
che, ad avviso dei rimettenti, la norma denunziata consente
l'accesso al rito abbreviato in forza del duplice presupposto che la
richiesta sia formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia
del decreto legislativo n. 51 del 1998 (e cioè 2 giugno 1999) e che
il relativo giudizio de quo al momento della richiesta non sia ancora
pervenuto alla fase dell'istruttoria dibattimentale;
che, peraltro, in esito alla novella introdotta dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479 possono accedere al rito abbreviato - nelle
forme del tutto analoghe a quelle previste dalla norma transitoria
citata - tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di
udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata
legge (e cioè 2 gennaio 2000);
che pertanto, ad avviso dei rimettenti, la circostanza che
resti preclusa la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato,
ai sensi della disciplina transitoria, per tutti quegli imputati
rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella
di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe
il parametro costituzionale di eguaglianza, precludendo agli imputati
predetti la possibilità di accesso al rito, che, nella sua nuova
configurazione, si palesa maggiormente favorevole rispetto alla
disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte