Ordinanza n. 475/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
- art. 1legge 912/1986
- art. 7legge 118/1971
- art. 12legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 1legge 18/1980
- art. 8legge 118/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'
art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1988
dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Frugoni
Baronio Lidia ed altre e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 82
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Frugoni Baronio Lidia nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, in causa tra Frugoni Baronio
Lidia ed altre ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il
pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto morto
prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e
8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era
effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con
ordinanza datata 15 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 14 febbraio
1989 (R.O. n. 82 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 11 marzo 1971,
n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre
1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del
mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione
assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, a
condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al
riconoscimento della inabilità;
che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art.
3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento
che si determina tra l'invalido che decede prima dell'esame della
U.S.L. e quello che decede dopo e prima della delibera C.P.A.B.P.,
venendo così l'attribuzione del trattamento di cui trattasi a
dipendere dal fortuito;
che le parti private, costituitesi in giudizio, hanno concluso
per la fondatezza della questione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione
manifestamente infondata in quanto il requisito dell'invalidità,
presupposto dell'erogazione del trattamento di cui trattasi, secondo
l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, deve essere accertato
in vita del beneficiario;
che non sono dedotte ragioni nuove e diverse per un mutamento
della decisione non essendo tale la denunciata disparità di
trattamento in costanza della mancanza del presupposto richiesto
dalla legge di previsione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell' art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come
autenticamente interpretato dall' art. 1, primo comma, della legge 13
dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo
comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte