Ordinanza n. 475/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 669-octiesCodice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1995
dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Seru'
Salvatore e Pietroluongo Anna, iscritta al n. 340 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
declaratoria dell'inefficacia del sequestro giudiziario per tardiva
esecuzione del sequestro stesso, il Tribunale di Napoli, con
ordinanza emessa il 3 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella
parte in cui prevede che il termine di esecuzione del sequestro inizi
a decorrere dal deposito del provvedimento anziché da quello della
sua comunicazione;
che, a parere del giudice a quo, l'intervenuta introduzione, ad
opera del legislatore del 1990, dell'articolo 669-octies del codice
di procedura civile, ai sensi del quale il termine previsto per
l'avvio del procedimento di merito decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione alla
parte interessata, nel caso in cui il provvedimento positivo sia
stato reso fuori udienza, rende la disposizione di cui all'impugnato
art. 675 non conforme all'art. 24 della Costituzione in quanto
sarebbe mortificata l'effettività del diritto di difesa, imponendosi
alla parte interessata alla misura un generale onere di diligenza
che, alla luce del mutato contesto normativo, non potrebbe più
essere ritenuto sussistente;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità o per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 237 del 1995 ha
già dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in
esame;
che non risultano addotti nuovi od ulteriori profili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:475 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte