Ordinanza n. 476/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 613/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre
1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra
Diani Raffaello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 160 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Diani
Raffaello nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogatagli
dalla Gestione speciale commercianti e fruita cumulativamente con la
pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, il Pretore di Grosseto, con ordinanza in data 9
dicembre 1988 (R.O. n. 160 del 1989), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione suddetta
della pensione di riversibilità erogata dalla menzionata gestione
speciale a chi sia già titolare di pensione di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del
cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1086 del 1988, ha
già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata
nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., fra i quali è
da ricomprendere anche il ricorrente nel giudizio a quo, titolare
appunto di pensione diretta di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per
essere già stata la norma censurata espunta dall'ordinamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Grosseto con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarata
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1086 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte