Ordinanza n. 476/2000
Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 20legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.
20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il
26 febbraio 1999, depositato in cancelleria il 5 marzo 1999 ed
iscritto al n. 10 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ricorso notificato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato il
26 febbraio 1999 e depositato in cancelleria il 5 marzo 1999, la
Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo l'annullamento
del regolamento, approvato con d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi;
che la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 3,
115, 117 e 118 della Costituzione, ritiene che il regolamento
impugnato abbia invaso sfere di competenza delegate alle regioni,
imponendo la sostanziale estromissione delle stesse nel procedimento
di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente
infondato;
che, successivamente, con atto depositato nella cancelleria
della Corte il 24 novembre 1999, la Regione Lazio ha rinunciato al
ricorso, affermando di non avervi più interesse perché la
conferenza unificata Stato-Regioni aveva nel frattempo riconosciuto
la partecipazione obbligatoria delle regioni alla approvazione delle
varianti urbanistiche;
che l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la
rinuncia, aderendo all'istanza della regione.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:476 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte