Ordinanza n. 477/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 22 novembre 1989 dalla Corte di assise di
Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di
D'Agostino Michelangelo ed altri, iscritta al n.361 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere ha,
con ordinanza del 22 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui
prevede, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale, come termine ultimo per
proporre la richiesta di giudizio abbreviato, il compimento delle
formalità di apertura del dibattimento di primo grado;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi "integralmente" all'atto di intervento depositato
relativamente ad una questione "del tutto identica" sollevata dal
Tribunale di Mondovì con ordinanza del 7 dicembre 1989 (R.O. n. 35
del 1990);
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 277 del 1990, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sotto il profilo della
violazione dell'art. 3 della Costituzione, e che l'ordinanza di
rimessione non adduce argomenti diversi da quelli allora esaminati;
che il richiamo all'art. 24 della Costituzione appare ultroneo,
limitandosi l'ordinanza di rimessione a lamentare "una ingiustificata
disparità di trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti
nella fase del giudizio di primo grado, a seconda che siano state
compiute o meno le formalità di apertura del dibattimento";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte