Ordinanza n. 479/1992
Altra decisione · depositata il 22/12/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 427/1985
- art. 4legge 193/1989
usata come parametro
citata
- art. 4legge 853/1984
- art. 4d.l. 853/1984
- art. 8legge 238/1990
- art. 1legge 238/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, sesto comma,
della legge 7 agosto 1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato) e della legge 24 maggio 1989, n. 193
(Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con
ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Michele Vitale contro
il Ministero del tesoro, iscritta al n. 332 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 22 febbraio 1990 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 5 giugno 1992) il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto
1985, n. 427 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato),
nella parte in cui non dispone che i benefici ivi contemplati abbiano
decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972, così come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972,
n. 319, e comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva, e
conseguentemente nella parte in cui esclude dai benefici medesimi i
dipendenti della Ragioneria generale dello Stato che, in possesso
degli ulteriori requisiti, siano già transitati nella carriera
direttiva alla data di entrata in vigore della legge impugnata; b)
della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica
dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione
finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17), nel suo complesso e specificamente nella parte in cui,
nel porre norme interpretative (e/o integrative) dell'art. 4, comma
14- bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non ha provveduto
nel medesimo senso ad interpretare ed integrare l'art. 8, sesto
comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, in favore dei dipendenti
della Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto indicato sub
a);
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato;
che l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto il rinvio delle
questioni al giudice remittente per il riesame della rilevanza,
osservando che successivamente alla emanazione dell'ordinanza è
stata pubblicata la legge 4 agosto 1990, n. 238, che ha interpretato
e integrato, in senso favorevole al ricorrente nel giudizio a quo,
l'art. 8, sesto comma, della legge impugnata;
Considerato che in effetti il primo comma dell'art. 1 della legge
4 agosto 1990, n. 238, dispone che i benefici di cui all'art. 8,
sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, abbiano decorrenza
agli effetti giuridici dal 1° luglio 1972;
che il quarto comma dello stesso articolo conseguentemente dà
facoltà agli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie
provinciali dello Stato che siano transitati, quali vincitori di
concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Tesoro, di
presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge
istanza per fruire dei benefici contemplati dalla norma;
che le nuove disposizioni, entrate in vigore successivamente
alla emanazione della ordinanza di rimessione, afferiscono
direttamente alla materia del giudizio, di modo che il giudice a quo
deve ex-novo pronunciarsi sulla rilevanza delle questioni sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte