Ordinanza n. 48/1958
Altra decisione · depositata il 02/07/1958 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 868/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
ultimo comma, della legge 13 giugno 1940, n. 868, e della legge 28
marzo 1956, n. 168, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni
unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera
italiana ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 69 del Registro
ordinanze 1957;
2) ordinanza 28 gennaio 1957 della Corte di cassazione, Sezioni
unite civili, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta e la Soc. per az. Cartiera
Ambrogio Binda ed altre cartiere, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 187 del 27 luglio 1957 ed iscritta al n. 70 del
Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza 8 gennaio 1958 del Tribunale di Bergamo emessa nel
procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta e la Soc. per az. Cartiera Paolo Pigna, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958 ed iscritta
al n. 11 del Registro ordinanze 1958.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 giugno 1958 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
uditi gli avvocati Paolo Barile, Gennaro Werthmuller e Mario
Boneschi per le cartiere, gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Antonio
Sorrentino per l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
proposte, in ordine alla legge 28 marzo 1956, n. 168, "Provvidenze per
la stampa", diverse questioni relative alla legittimità formale della
legge stessa, a sostegno delle quali sono stati prodotti i resoconti
stenografici delle sedute delle Commissioni riunite interni e industria
della Camera dei Deputati che hanno esaminato, in sede legislativa, la
proposta di legge d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri:
Provvidenze per la stampa (743); che l'Avvocatura dello Stato e la
difesa dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta hanno
rilevato che i detti resoconti non hanno valore di documentazione
ufficiale;
Considerato che, restando sospesa ed impregiudicata ogni questione,
si appalesa opportuno, ai fini della decisione, acquisire idonei
elementi di fatto da fonti ufficiali;
che è il caso di riunire fin da ora le tre cause;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione delle tre cause indicate in epigrafe:
dispone che il Giudice relatore Tomaso Perassi assuma le opportune
informazioni presso la Camera dei Deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte