Ordinanza n. 48/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1978 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promossi con ordinanze 15 marzo 1977 e 12
aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Chiavari, 16
dicembre 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Oristano, 29
marzo 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Verona, 11 marzo
1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Padova, 26 gennaio 1977
della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, iscritte ai nn.
255, 267, 325, 359, 360, 441, 475 e 476 del registro ordinanze 1977 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 183, 193,
251, 265, 313 e 340 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata
in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario).
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché
con ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144;
che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 24, 76 e 77 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63
del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte