Ordinanza n. 48/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55Accertamento imposte sui redditi
- art. 98d.P.R. 739/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 30d.P.R. 636/1972
citata
- art. 98Riscossione imposte sul reddito
- art. 98d.P.R. 636/1972
- art. 3Accertamento imposte sui redditi
- art. 24Accertamento imposte sui redditi
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e degli artt. 98 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi); promossi con ordinanze emesse il 14 febbraio 1983 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, il 10 luglio 1984
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 dicembre
1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e il 18
marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza,
iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1983, al n.
242 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 234 e 292 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 253 dell'anno 1983 e n. 179- bis dell'anno 1985 e nn. 26 e
31/prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gemelli
Carlo, Gemelli Luigi e Saporta Ben Rubi Benito ( ex amministratori
della "F.lli Gemelli s.r.l.) avverso avviso di mora - a loro
notificato quali obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - contenente irrogazione
di pene pecuniarie ed accessori dovuti dall'anzidetta società, la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania sollevava, con
ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 344/83), questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.:
a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte
in cui non prevede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato davanti
alle Commissioni tributarie;
b) dell'art. 98, sesto comma, del citato d.P.R. n. 602/73,
secondo il quale "al pagamento delle soprattasse o delle pene
pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il
soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza";
che ad avviso del collegio rimettente, la norma sub a), in
deroga alla regola generale secondo cui la rappresentanza e
l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano
all'Avvocatura dello Stato (Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611),
affiderebbe in via esclusiva tale patrocinio a funzionari degli
Uffici tributari, non sempre muniti della necessaria preparazione
giuridica, così negando all'Amministrazione finanziaria parità di
tutela in giudizio rispetto ai contribuenti, che invece possono farsi
assistere da liberi professionisti; la norma sub b), a sua volta,
lederebbe il diritto di difesa degli obbligati solidali, in quanto ad
essi viene notificato il solo avviso di mora e non l'avviso di
accertamento, o cartella esattoriale, contro i quali è ammesso
ricorso;
che nel corso di tre procedimenti iniziati da ex amministratori
di società avverso avvisi di mora contenenti iscrizioni a ruolo di
soprattasse e pene pecuniarie, a loro notificati nella veste di
obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n.
602/73, le Commissioni tributarie di primo grado di Roma (ordinanza
del 10 luglio 1984: r.o. 242/85), di secondo grado di Napoli
(ordinanza del 2 dicembre 1986: r.o. 234/87) e di primo grado di
Monza (ordinanza del 18 marzo 1987: r.o. 292/87), sollevavano
sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale
degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, sesto
comma, del d.P.R. 602/73, in riferimento agli artt. 3, 24 e
(limitatamente all'ordinanza n. 234/87) 76 Cost., "nella parte in cui
non prevedono la notifica agli ex amministratori di società degli
addebiti per il periodo in cui erano in carica e delle conseguenti
sanzioni pecuniarie di cui saranno dichiarati responsabili";
che, ad avviso delle Commissioni rimettenti, la mancata notifica
degli avvisi di accertamento lederebbe il diritto di difesa in
giudizio degli ex amministratori e, secondo l'ordinanza della
Commissione di secondo grado di Napoli, violerebbe anche la delega di
cui all'art. 10 della legge n. 825 del 1971;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
tutti i giudizi, chiede che le sollevate questioni siano dichiarate
infondate, nei limiti in cui le si ritenga ammissibili;
Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle
questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che la questione concernente la rappresentanza e difesa
dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle Commissioni
tributarie è palesemente priva di fondamento, in quanto, come
rilevato dalla stessa Avvocatura Generale, la normativa censurata,
contrariamente all'assunto del giudice rimettente, non esclude
affatto che l'Amministrazione possa, anche dinanzi alle Commissioni
tributarie, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: la
normativa stessa infatti si limita a consentire la rappresentanza da
parte dei funzionari degli uffici tributari senza necessità della
delega di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
che la questione concernente gli artt. 55 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 è stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 348
del 1987 nel senso della non fondatezza, perché, quanto al diritto
di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far
valere le proprie ragioni nel procedimento tributario;
che, quanto all'art. 3 Cost., va rilevato che rientra nelle
attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti
concernenti la solidarietà tributaria (che non si differenzia nella
sua intima essenza da quella civile, come la giurisprudenza
costituzionale e ordinaria ritiene ormai in maniera costante), sempre
che non siano superati i limiti di ragionevolezza, il che nella
specie all'evidenza non ricorre per la peculiare relazione della
posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata
e per la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in
caso di violazione dei precetti tributari;
che, infine, le esposte considerazioni valgono a far ritenere
chiaramente destituita di fondamento anche la censura sollevata dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Napoli in riferimento
all'art. 76 Cost.;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria
di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;
b) degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98,
penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalle Commissioni tributarie
di primo grado di Verbania, Roma e Monza e di secondo grado di Napoli
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte