Ordinanza n. 48/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 469Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6,
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale
a carico di Di Bella Mario Giuseppe, iscritta al n. 119 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Di
Bella Mario Giuseppe, la Corte d'appello di Messina - su eccezione
del difensore dell'imputato - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;
che la norma denunciata prevede che, qualora il giudice d'appello
riconosca erronea la dichiarazione, adottata dal giudice di primo
grado, di estinzione del reato o di improcedibilità o
improseguibilità dell'azione penale, ordina, occorrendo, la
rinnovazione del dibattimento e decide nel merito;
che il giudice rimettente prospetta l'incostituzionalità
dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, "nella parte
in cui non prevede che il giudice d'appello, laddove in primo grado
sia stata pronunciata sentenza di improcedibilità dell'azione penale
nella fase degli atti preliminari al dibattimento, a norma dell'art.
129 del codice di procedura penale, debba, ove ritenga erronea tale
dichiarazione, disporre la trasmissione degli atti al primo giudice"
nonché "nella parte in cui non prevede, nella medesima ipotesi, il
diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in appello";
che, ad avviso del giudice rimettente, "in caso di accoglimento,
potrebbe derivarne la rimessione degli atti al primo giudice, ovvero
il mutamento del rito";
che, sempre secondo il giudice a quo, la norma impugnata
integrerebbe una disparità di trattamento tra imputati a seconda che
siano destinatari di una sentenza di improcedibilità adottata nella
fase predibattimentale o di una sentenza emessa a conclusione del
dibattimento, rimanendo privato di un grado di giudizio l'imputato
destinatario della prima;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che il giudice rimettente non ha esposto i fatti che
hanno dato luogo al giudizio, così da poter identificare l'oggetto e
i termini dello stesso;
che lo svolgimento dell'ordinanza di rimessione non consente di
ricostruire con certezza i presupposti che renderebbero la questione
pregiudiziale e rilevante rispetto al giudizio a quo, stante la
contraddittorietà che è dato rilevare tra la qualificazione della
sentenza impugnata, quale sentenza emessa "nella fase degli atti
preliminari al dibattimento", e l'art. 469 del codice di procedura
penale, secondo cui la sentenza emessa in camera di consiglio prima
del dibattimento è inappellabile;
che, inoltre, la questione di costituzionalità è prospettata in
modo perplesso perché i due profili di illegittimità appaiono
invocati contestualmente, con la conseguente richiesta
contraddittoria di poter rimettere la causa al pretore e di ammettere
l'imputato ai riti alternativi in appello;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Messina con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte