Ordinanza n. 48/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 65Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 31legge 457/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 65, comma 2, della legge della
regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),
modificato dall'art. 13 della legge della regione Friuli-Venezia
Giulia 14 luglio 1992, n. 19, promosso con ordinanza emessa il 10
gennaio 1996 dal tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di
Beniamino De Marchi e Fernanda Moras, iscritta al n. 166 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 nel corso di
un procedimento penale per i reati di costruzione edilizia in
difformità dalla concessione e di prosecuzione dei lavori nonostante
l'ordine di sospensione intimato dal sindaco, il tribunale di
Pordenone, chiamato a pronunciarsi sul riesame del decreto di
sequestro preventivo di un fabbricato in corso di costruzione
disposto dal giudice per le indagini preliminari, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della
Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale
dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge
regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19;
che, secondo la disposizione denunciata, rientrano fra gli
interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla
demolizione e ricostruzione di singoli edifici;
che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione
sarebbe in contrasto con il principio di razionalità e
ragionevolezza, in quanto comprenderebbe nel concetto di
ristrutturazione edilizia ciò che è ontologicamente diverso, come
la demolizione e ricostruzione di un edificio, le quali non
conservano l'organismo edilizio originario ma lo trasformano in uno
completamente nuovo;
che la diversità di disciplina rispetto a quella prevista dalla
legge statale - che, definendo gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, non comprenderebbe tra gli interventi
di ristrutturazione edilizia la demolizione totale e ricostruzione
(art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457) - determina,
ad avviso del giudice rimettente, la lesione del principio di
eguaglianza, assoggettando ad un regime diverso la medesima
attività, e la violazione di principi fondamentali della
legislazione dello Stato in materia urbanistica (art. 31, lettera d),
della legge n. 457 del 1978), che costituiscono un limite per la
potestà legislativa regionale (artt. 116 della Costituzione e 4 e 5
dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
che, inoltre, sarebbe violato il principio di riserva allo Stato
della potestà punitiva penale (art. 25 della Costituzione), giacché
la diversa qualificazione urbanistica della medesima condotta
determinerebbe un differente trattamento penale, dato che nel
territorio regionale non costituirebbe reato una condotta penalmente
sanzionata nel restante territorio dello Stato;
che la rilevanza della questione è motivata con la necessità di
verificare se la concessione edilizia rilasciata per la
ristrutturazione edilizia consenta anche la demolizione e
ricostruzione dell'edificio;
che l'ordinanza di rimessione precisa che il sequestro
dell'immobile era stato disposto dal giudice per le indagini
preliminari sia perché l'attività edilizia era stata realizzata in
difformità da quanto previsto dalla concessione edilizia, sia
perché gli indagati non avevano osservato l'ordine di sospensione
dei lavori intimato dal sindaco;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la regione
Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, in subordine, infondata;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
riguarda l'inclusione, prevista dalla disposizione regionale
denunciata, della demolizione e ricostruzione di singoli edifici
nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, i quali
invece, secondo i principi della legge statale, resterebbero esclusi
da tale tipo di interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente;
che dall'ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati,
quali sono riscontrabili nel relativo fascicolo, risulta che il
decreto di sequestro preventivo dell'immobile, sul quale il giudice
rimettente è chiamato a pronunciarsi, è stato adottato, tra
l'altro, perché la costruzione era stata realizzata in difformità
da quanto previsto dalla concessione edilizia, sicché non rileva nel
giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori
fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione
possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione
dell'edificio;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente inammissibile per irrilevanza (da ultimo, ordinanza n.
191 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge
regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),
modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia
14 luglio 1992, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della
Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale
di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte