Ordinanza n. 48/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7,
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge
comunale e provinciale), promosso con Ordinanza emessa il 11 maggio
1999 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna
contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 685 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Bigoni Maria Anna;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento
di una delibera del Comitato regionale di controllo per la Regione
Emilia-Romagna il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 maggio
1996, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
alinea n. 7, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico
della legge comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione;
che in quella sede il giudice rimettente osservava che la
norma impugnata, nell'impedire con rigido automatismo l'accesso al
pubblico impiego (comunale) a coloro i quali fossero stati condannati
per determinati reati, appariva irragionevole, e ciò sulla base
della giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza
n. 971 del 1988, aveva dichiarato l'illegittimità della c.d.
destituzione di diritto, disposta, cioè, sulla base della semplice
condanna penale e senza lo svolgimento di un procedimento
disciplinare;
che questa Corte, con sentenza n. 249 del 1997, dichiarava
non fondata la predetta questione, sul rilievo preminente che non
fosse possibile istituire un paragone tra le cause di cessazione
dall'impiego e quelle che, invece, sono ostative all'assunzione;
che il Consiglio di Stato, tuttavia, nel corso del medesimo
giudizio di appello pendente tra le medesime parti, è tornato a
sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa norma
di cui in precedenza, sempre in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
che nell'odierna ordinanza di rimessione il giudice a quo nel
riepilogare i termini di fatto della questione, ricorda che, nel caso
specifico, si tratta della vincitrice di un concorso pubblico che,
presentando la relativa domanda, non aveva dichiarato di avere un
precedente penale per il reato di emissione di assegni a vuoto;
bloccata provvisoriamente la nomina, la candidata era stata
processata e condannata anche per il delitto di cui all'art. 496 cod.
pen. (false dichiarazioni su qualità personali), dopo di che il
comune aveva ritenuto di procedere ugualmente alla nomina, annullata
poi dal Comitato regionale di controllo;
che il Consiglio di Stato, nel riproporre la questione,
osserva che l'art. 8, alinea n. 7, del regio decreto n. 383 del 1934
appare in contrasto con gli invocati parametri in quanto, precludendo
l'accesso agli uffici pubblici, fra gli altri, ai condannati per i
delitti contro la fede pubblica, fa riferimento ad una "vastissima e
proteiforme categoria di reati", il cui grado di offensività non è
omogeneo;
che nel caso specifico la ricorrente è stata condannata in
entrambe le occasioni ad una modesta pena pecuniaria, a fronte della
quale - secondo il rimettente - appare sproporzionata la sanzione
comminata dalla norma in oggetto, con la prospettazione quindi di un
primo dubbio di legittimità costituzionale, nella irragionevolezza
della scelta legislativa di tanta indiscriminata ampiezza;
che il Consiglio di Stato ravvisa anche un ulteriore motivo
di censura, emergente dal raffronto tra la norma impugnata e quella
concernente il pubblico impiego statale;
che per quest'ultima categoria, infatti, il d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, prevedeva soltanto l'ipotesi della destituzione di
diritto (art. 85), mentre il testo unico n. 383 del 1934 sull'impiego
comunale distingueva i casi di impedimento all'assunzione (art. 8) da
quelli di destituzione di diritto (art. 247), sicché, mentre per
l'impiego statale il venir meno di quest'ultima sanzione (a seguito
della sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte) ha comportato anche,
in via interpretativa, il travolgimento della "speculare disciplina"
relativa alle condizioni ostative all'accesso, per l'impiego comunale
la norma oggi impugnata è rimasta formalmente e sostanzialmente
operante fino alla data della sua abrogazione, disposta dall'art. 64
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali);
che da tale diversità di trattamento deriva, ad avviso del
rimettente, un'evidente violazione del principio di eguaglianza;
che in punto di rilevanza della presente questione, infine,
il Consiglio di Stato si limita a ribadire che la norma impugnata,
pur essendo stata abrogata, dev'essere applicata nel giudizio
pendente, trattandosi di fatti anteriori al 1990;
che si è costituita in giudizio la parte privata ricorrente
nel giudizio a quo chiedendo l'accoglimento della presente questione.
Considerato che il Consiglio di Stato torna a proporre la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7,
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge
comunale e provinciale), in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione;
che detta questione è stata già sollevata e dichiarata non
fondata da questa Corte, con la sentenza n. 249 del 1997, nell'ambito
del medesimo grado di giudizio pendente tra le stesse parti;
che essa, pertanto, pur ponendo all'esame della Corte alcuni
aspetti non esattamente coincidenti con quelli decisi a suo tempo, si
presenta, nella sostanza, come la riproposizione della medesima
questione;
che al giudice a quo è precluso, per costante giurisprudenza
(v. fra le altre, le sentenze n. 215 e n. 12 del 1998), rimettere -
sia pure con ulteriori argomenti - una seconda volta alla Corte, nel
corso dello stesso grado di giudizio pendente tra le parti, una
questione concernente la medesima norma di legge in riferimento ad
identici parametri costituzionali, giacché tale ulteriore
rimessione, comportando un bis in idem si risolverebbe in
un'inammissibile impugnazione della precedente pronuncia di merito;
che la presente questione, non potendo definirsi nuova,
dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea n. 7, del regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e
provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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