Ordinanza n. 48/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409d.P.R. 448/1988
- art. 27Processo penale minorile
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 409, comma 5, del codice di procedura penale e 27,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila con ordinanza iscritta al n. 580 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
per i minorenni di L'Aquila ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, del
codice di procedura penale e 27, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), "nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i
minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in
camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel
beneficio, nel caso di archiviazione non accolta";
che il rimettente premette che, a seguito di richiesta di
archiviazione del pubblico ministero, era stata fissata d'ufficio
udienza ai sensi dell'art. 409, commi 2 e 3, cod. proc. pen., nel
corso della quale era stata respinta, in quanto avanzata in una sede
impropria e in difetto di "preventiva richiesta" del pubblico
ministero, l'istanza del difensore di proscioglimento per irrilevanza
del fatto;
che all'esito della procedura camerale il giudice per le
indagini preliminari aveva ordinato al pubblico ministero, ex
art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l'imputazione ai
fini della successiva fissazione dell'udienza preliminare;
che, a seguito di detto provvedimento, il pubblico ministero
presentava al giudice per le indagini preliminari richiesta di
proscioglimento per irrilevanza del fatto ex art. 27, comma 1, del
d.P.R. n. 448 del 1988 e in subordine, in quanto "vincolato
all'esercizio dell'azione penale", chiedeva di sollevare questione di
legittimità costituzionale;
che il rimettente ritiene di non potere accogliere la
richiesta principale avanzata dal pubblico ministero in quanto, una
volta che il giudice per le indagini preliminari, dando impulso ex
officio alla procedura che condurrà alla fissazione dell'udienza
preliminare, abbia ordinato al pubblico ministero di formulare
l'imputazione, questi deve ottemperare all'ordine e non può avanzare
richieste alternative;
che, peraltro, il provvedimento del giudice ha posto fine
alla fase delle indagini preliminari, così che non può comunque
trovare applicazione la procedura di cui al comma 1 dell'art. 27 del
d.P.R. n. 448 del 1988, in quanto tale norma prevede espressamente
che la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto sia formulata "durante le indagini preliminari";
che il "mancato coordinamento" fra gli artt. 409, comma 5,
cod. proc. pen. e 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 determinerebbe
l'impossibilità di definire anticipatamente il procedimento e
costringerebbe necessariamente il minorenne ad "affrontare l'udienza
preliminare", essendo ormai possibile pronunciare nei suoi confronti
sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto solo dopo che
avrà assunto la qualità di imputato;
che ad avviso del rimettente tale disciplina viola in primo
luogo l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una irragionevole
disparità di trattamento tra i soggetti nei cui confronti il
pubblico ministero ha presentato richiesta di archiviazione, poi non
accolta, e quelli che, pur trovandosi nella medesima condizione
sostanziale, in assenza di una precedente richiesta di archiviazione
possono beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nel
corso delle indagini preliminari;
che sarebbe violato anche l'art. 31, secondo comma, Cost.,
perché la mera richiesta di archiviazione, e cioè un'attività
inizialmente rivolta a favore del minorenne, darebbe invece origine a
una "situazione altamente pregiudizievole", lesiva delle "esigenze di
recupero e di massima riduzione dell'intervento penale", nonché
delle esigenze educative del minore, preminenti su quelle
retributive, in quanto comporterebbe "la privazione di una fase del
procedimento, l'impossibilità di avere un particolare beneficio,
l'assunzione della qualità di imputato, la conseguente iscrizione
nei c.d. carichi pendenti, l'impatto con il processo (non più con il
procedimento) penale";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione in
quanto le situazioni poste a confronto dal rimettente non sono tra
loro omologabili e non sussiste alcuna irragionevole compressione
delle esigenze di tutela del minore.
Considerato che il rimettente, dopo avere rigettato, nella sua
qualità di giudice per le indagini preliminari del tribunale per i
minorenni, una richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ed
avere ordinato all'organo dell'accusa di formulare l'imputazione a
norma dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., lamenta di trovarsi
nell'impossibilità di accogliere la richiesta, successivamente
presentata dal pubblico ministero, di sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, sia perché il pubblico
ministero deve limitarsi ad ottemperare all'ordine del giudice, sia
perché l'art. 27, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
prevede espressamente che la richiesta di pronunciare tale sentenza
venga formulata nel corso delle indagini preliminari, che ad avviso
del rimettente sarebbero ormai concluse;
che il giudice a quo ravvisa in questa preclusione la
violazione dell'art. 3 Cost., a cagione della irragionevole
disparità di trattamento che si determinerebbe quando la richiesta
della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto sia
preceduta da una richiesta di archiviazione non accolta, nonché
dell'art. 31, secondocomma, Cost., in quanto l'indagato minorenne,
non potendo essere prosciolto per irrilevanza del fatto
immediatamente, ma solo nel corso dell'udienza preliminare, dopo
avere assunto la qualità di imputato, verrebbe privato della
possibilità di una anticipata e più rapida definizione del
procedimento penale nel corso delle indagini preliminari, in
contrasto con l'esigenza di privilegiare le esigenze educative del
minore;
che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di
rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne
dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla
possibilità, a norma degli artt. 27, comma 4, e 32, comma 1, del
d.P.R. n. 448 del 1988, di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza
preliminare; udienza, tra l'altro, più garantita della camera di
consiglio prevista dal comma 2 dell'art. 27, essendo celebrata da un
giudice collegiale, con la presenza necessaria del pubblico ministero
e del difensore;
che la disciplina censurata - che ha trovato applicazione in
un contesto in cui è stato lo stesso rimettente a respingere
l'iniziale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero, dando impulso d'ufficio alla procedura volta alla
fissazione dell'udienza preliminare - rientra nella sfera delle
scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione
delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice
dell'udienza preliminare, non suscettibili di essere sindacate in
riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., sempreché non
risultino esercitate arbitrariamente;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di
procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte