Ordinanza n. 480/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 9-bislegge 101/1995
- art. 45d.P.R. 1063/1962
- art. 16r.d. 12/1941
- art. 45r.d. 12/1941
citata
- art. 105Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 32legge 109/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della
magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, Camera dei
deputati e Governo della Repubblica, sorto a seguito
dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis del
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16
luglio 1962, n. 1063, depositato il 4 luglio 1995 ed iscritto al n.
57 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che con ricorso del 30 giugno 1995, depositato in
cancelleria il 4 luglio 1995, il Consiglio superiore della
magistratura, in persona del suo Vice presidente pro-tempore, a ciò
autorizzato con le delibere 7 marzo 1995 del Plenum e 27 giugno 1995
del Comitato di presidenza, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato per chiedere che la Corte "dichiari che non
spetta al potere legislativo stabilire forme obbligatorie di
arbitrato da affidarsi a collegi composti come previsto dall'art. 45
del capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici", con il conseguente annullamento dell'art. 9-bis del
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di
lavori pubblici), convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in
combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
(Approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici);
che nel ricorso si osserva che l'art. 32 della legge quadro in
materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109) aveva
eliminato dall'ordinamento lo strumento dell'arbitrato per la
risoluzione delle controversie in materia di appalto di opere
pubbliche, prevedendone la devoluzione al "giudice competente", e che
successivamente il Governo, con numerosi decreti-legge reiterati,
disponeva la sospensione fino al 30 giugno 1995 dell'applicazione
della legge n. 109 del 1994;
che nello stesso ricorso si espone che con la disposizione che ha
dato vita al presente conflitto, approvata in sede di conversione del
decreto-legge n. 101 del 1995 (art. 9-bis), il legislatore ha
sostituito l'art. 32 della legge n. 109 del 1994, ripristinando la
competenza arbitrale in materia di appalti e rendendola obbligatoria
in luogo della competenza del giudice ordinario;
che ad avviso del CSM l'abrogazione dell'art. 32 della legge
quadro n. 109 del 1994 e la sua sostituzione con il testo impugnato
lede le attribuzioni conferite al Consiglio dall'art. 105 della
Costituzione, in riferimento all'art. 16 del r.d. 30 gennaio 1941, n.
12 (Ordinamento giudiziario), dal momento che - ai sensi del
richiamato art. 45 del vigente capitolato generale - dei collegi
arbitrali in materia di opere pubbliche deve far parte un magistrato
della Corte d'appello di Roma, con la conseguenza che
l'autorizzazione che il CSM è tenuto a rilasciare ai magistrati che
chiedono di assumere l'incarico di arbitro diviene di fatto, per il
numero ristretto dei candidati, un atto sostanzialmente vincolato,
senza che l'organo di autogoverno della magistratura possa valutare
diversi parametri di opportunità, quali le garanzie di imparzialità
dei magistrati interessati, la misura dei compensi e la funzionalità
degli uffici ai quali appartengono;
che in riferimento all'ammissibilità del conflitto, nel ricorso
si afferma che la Corte ha più volte riconosciuto al CSM la qualità
di potere dello Stato, e che per l'individuazione del "potere
legislativo" nei confronti del quale il conflitto viene sollevato, la
Corte medesima dirà "quali siano gli organi interessati del potere
legislativo a cui il ricorso andrà notificatoj;
che, infine, quanto al requisito oggettivo del conflitto, il
Consiglio ricorrente, dopo aver richiamato le sentenze di questa
Corte nn. 406 del 1989 e 161 del 1995, afferma che, sebbene le
disposizioni impugnate non abbiano carattere di precarietà, in
quanto contenute in un decreto-legge già convertito, sussistono le
condizioni indicate dalla sentenza n. 161 del 1995 dal momento che,
nella specie, il ricorso allo strumento del conflitto di attribuzione
tra poteri rappresenterebbe l'unico mezzo a disposizione del CSM per
ottenere l'annullamento della disposizione impugnata senza dismettere
le proprie attribuzioni o impedire alle parti di far valere le
proprie ragioni.
Considerato che questa Corte è chiamata a decidere
preliminarmente, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma della
legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto
esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", in riferimento alla presenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso articolo;
che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, questa Corte
ha più volte affermato (v., tra le pronunce più recenti, le
sentenze nn. 419 e 435 del 1995) che va riconosciuta al Consiglio
superiore della magistratura la legittimazione a sollevare conflitto
di attribuzione tra poteri, in quanto organo direttamente investito
delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione, e che il
ricorso viene proposto nei confronti del "potere legislativo";
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto viene
sollevato in relazione all'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in
combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063,
e, pertanto, ha per oggetto in via primaria un atto legislativo;
che la Corte, nella sentenza n. 406 del 1989, ha affermato che
"in linea di principio" il conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato non può essere ammesso contro una legge o un atto
equiparato, dal momento che per tali atti, in posizione di preminenza
tra le fonti del diritto, il sistema di garanzia costituzionale è
incentrato sul giudizio incidentale, mentre nella sentenza n. 161 del
1995, "in sostanziale continuità" con la motivazione della sentenza
n. 406, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto contro un
decreto-legge non convertito;
che l'estensione della garanzia costituzionale del conflitto nei
confronti di un "provvedimento provvisorio" adottato dal Governo
sotto la propria responsabilità è stata, in quest'ultima sentenza,
giustificata in relazione al fatto che, in determinate ipotesi,
l'impiego del decreto-legge può condurre a comprimere diritti
fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla
materia costituzionale, a determinare situazioni non più reversibili
né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma;
che, nella stessa sentenza n. 161, la Corte ha ritenuto altresì
che il conflitto sia ammissibile anche nei confronti della legge e
del decreto legislativo, ma solo "in situazioni particolari", quali
quelle ora richiamate, in cui il ricorso allo strumento del conflitto
tra i poteri dello Stato rappresenti la forma necessaria per
apprestare una difesa immediata ed efficace;
che nella fattispecie all'esame della Corte nel presente giudizio
non ricorre alcuna delle predette condizioni indicate nella sentenza
n. 161 del 1995 ai fini dell'ammissibilità del conflitto contro un
atto legislativo;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza
del requisito oggettivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri
dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a
seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis
del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2
giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1995:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte