Ordinanza n. 481/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio
1990 dal Pretore di Vasto, nel procedimento penale a carico di Di
Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Vasto, con ordinanza emessa il 21
febbraio 1990, ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 25,
101, 102 e 111 della Costituzione;
che il Pretore lamenta che la norma denunziata consente una
comminatoria di pena senza giudizio di colpevolezza; opera un
trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice
del potere di irrogare una pena adeguata; limita l'esperibilità
dell'azione civile nel processo penale;
Considerato che per quanto si riferisce alla valutazione
concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la Corte
ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313
l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 444 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa
valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto
l'applicazione;
che per quanto riguarda l'esperibilità dell'azione civile nel
processo penale questa Corte, con sentenza 443 del 1990, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale;
che, per quanto si riferisce alle altre questioni sollevate
dall'ordinanza, le stesse sentenze ne hanno dichiarato
l'infondatezza, né l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili
nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevate dal
Pretore di Vasto con l'ordinanza in epigrafe, perché è già stata
dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura
penale 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto
l'applicazione e perché, con sentenza n. 443 del 1990, è stata già
dichiarata l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo
nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al
pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo
che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o
parziale;
Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di
legittimità costituzionale del medesimo articolo, sollevate dalla
stessa ordinanza in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte