Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 73/1990
  • art. 3d.P.R. 75/1990

usata come parametro

citata

  • art. 1d.lgs. 66/1948
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

n. 25 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia) e art. 3, primo comma, n.

25 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia),

promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Tribunale di

Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Ricco' Gianfranco

Giuseppe ed altri, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con ordinanza del 30 novembre 1990 (pervenuta alla

Corte il 14 giugno 1991) il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 3, primo comma, n. 25, della legge n. 73 del

1990, e dell'art. 3, primo comma, n. 25, del d.P.R. n. 75 del 1990,

nella parte in cui dette norme escludono dall'amnistia il reato di

violenza privata aggravato dal numero delle persone, commesso a causa

e in occasione di manifestazioni sindacali;

che il Tribunale remittente, premesso che l'esclusione riguarda

il reato ascritto agli imputati nel caso sottoposto al suo esame,

anche se commesso - secondo la contestazione - per l'attuazione di

uno sciopero, osserva che il d.P.R. n. 75 del 1990, con l'art. 1,

primo comma, lett. f), ha invece incluso nell'amnistia un reato che

non vi sarebbe rientrato in base alla pena edittale, cioè quello di

"blocco stradale" previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 22

gennaio 1948, n. 66, quando tale reato sia stato commesso "a causa e

in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di gravi

disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi

abitativi"; il che concretizzerebbe una irragionevole disparità di

trattamento tra reati che, ad avviso del giudice a quo, devono

ritenersi intrinsecamente omogenei;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che, per costante giurisprudenza, questa Corte

nell'esaminare analoghe censure ha sempre riconosciuto la competenza

esclusiva del legislatore nella scelta del criterio di

discriminazione tra reati amnistiabili e non, e la impossibilità di

sindacare le relative valutazioni di politica criminale salvo che

ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee

di reati assuma aspetti tali da non potersi considerare sorretta da

alcuna ragionevole giustificazione (cfr.: sentt. nn. 4 del 1974, 214

del 1975, e 59 del 1980); specificando che la diversità del bene

giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politicosociale ed un differente trattamento ai fini dell'amnistia (cfr.

sent. n. 175 del 1971, ordd. nn. 441 e 628 del 1987);

che, nel caso in esame, è evidente la diversità del bene

giuridico tutelato dalle due fattispecie in raffronto: interesse alla

libera circolazione in un caso e libertà di autodeterminazione della

persona nell'altro; sicché la dedotta disparità di trattamento non

risulta priva di giustificazioni e non può conseguentemente

ritenersi arbitraria;

che comunque l'art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 75 del 1990 concede amnistia per il reato di blocco stradale: "anche se il suddetto

reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone ..

sempre che non ricorrano altre aggravanti" ; di tal ché l'amnistia

non è concessa ove il reato sia commesso usando violenza o minacce

alle persone o violenza sulle cose, aggravanti, queste ultime,

previste al terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.

66 del 1948;

che pertanto anche la fattispecie di reato assunta dal Tribunale

di Reggio Emilia quale tertium comparationis riceve, ai fini

dell'applicazione dell'amnistia, il medesimo trattamento del reato

ascritto agli imputati del giudizio a quo, allorquando sia contestato

l'uso di violenze o minacce;

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 25 della legge 11 aprile

1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione

di amnistia), e dell'art. 3, primo comma, n. 25 del d.P.R. 12 aprile

1990 n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte