Ordinanza n. 481/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 631Codice di procedura civile
- art. 27legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 14 aprile 1993 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Spoleto nel procedimento esecutivo promosso dal Banco di Santo
Spirito contro Luciani Luciana, iscritta al n. 250 del registro
ordinanze 1993, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto,
con ordinanza del 14 aprile 1993, ha sollevato, in relazione agli
artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui consente, al giudice dell'esecuzione, il
rinvio d'ufficio del processo esecutivo a una udienza successiva
(propedeutico alla sanzione estintiva della procedura in caso di
nuova e successiva assenza delle parti) solo nel caso che le parti
siano assenti e non anche in quello in cui le stesse, comparendo,
chiedano rinvio senza giustificarne il motivo;
che nella situazione di "stasi di fatto" (causata dall'inerzia
del creditore procedente) nella quale si troverebbe il processo
esecutivo nel caso de qua, non sarebbero utilizzabili (per la
mancanza del presupposto formale della declaratoria di asta deserta)
gli strumenti previsti dal legislatore con gli articoli 590 e 591 del
codice di procedura civile sia perché nessuna richiesta di
assegnazione del bene vi sarebbe stata, sia perché non vi sarebbe
ragione di fissare altra vendita a prezzo base inferiore.
L'amministrazione giudiziaria (istituto di rarissima applicazione)
non avrebbe, del resto, apprezzabili probabilità di successo in
considerazione della qualità dell'immobile pignorato (un terreno
boschivo);
che una tale situazione di fatto non sarebbe modificabile,
poiché - a differenza che nel processo di cognizione - nel processo
esecutivo il giudice non disporrebbe di un qualche strumento
"acceleratorio" paragonabile a quello di cui agli articoli 175 e 187
del codice di rito sì che non potrebbe in qualche modo fronteggiare
gli atteggiamenti dilatori di una delle parti;
che, pertanto, sarebbe ingiustificato il diverso trattamento
riservato dal legislatore al creditore che non compare all'udienza
(sanzionato, ai sensi dell'art. 631 del codice di procedura civile,
con la declaratoria di estinzione del processo esecutivo) e al
creditore che, comparendo, chiede un rinvio senza allegare giusti
motivi, così consentendogli di mantenere in vita (in ipotesi anche
indefinitamente) il processo esecutivo attraverso il semplice
espediente della richiesta di un rinvio, anche se del tutto
ingiustificato;
che in tal modo il patrimonio del debitore resterebbe vincolato
senza limiti temporali e sarebbe soggetto al mero arbitrio del
creditore, con l'evidente lesione dei doveri di solidarietà sociale
previsti dall'art. 2 della Costituzione;
che la Corte, investita della questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 631
del codice di rito, circa il rinvio d'ufficio dell'udienza con
comunicazione alle parti, potrebbe altresì valutare, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la legittimità della
norma contenuta nel secondo comma dello stesso articolo di legge,
riguardante l'estinzione del procedimento in caso di nuova assenza
della parte, non proponibile da esso giudice a quo per un evidente
difetto di rilevanza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo con atto di intervento scritto la declaratoria di
inammissibilita'e, comunque, l'infondatezza della sollevata
questione.
Considerato che il rimettente è in errore là dove evidenzia la
propria convinzione di non avere sufficienti poteri per gestire, se
non proprio con rapidità che indubbiamente varie cause oggi
rallentano, in modo anche eccessivo, la conduzione dei processi)
quanto meno con determinazione il processo, evitando disagi e
dispersioni, poiché egli, in realtà, dispone di vari strumenti
alternativi per l'utile e fruttuosa prosecuzione del processo, quali
il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 del
codice di rito, l'amministrazione giudiziaria di cui al successivo
art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore (che
nella specie non risulta essere stato esperito, pur trattandosi di un
principio cardine in materia di liquidazione dei beni pignorati, che
si ispira alla legge dell'incontro tra la domanda e l'offerta) e,
infine, la possibilità di convocare le parti ed eventualmente altri
interessati allo scopo di chiarire le eventuali ragioni di
vischiosità o di turbativa del mercato;
che i detti istituti, sebbene non assicurino da soli la
risoluzione del problema dell'efficienza delle subprocedure di
liquidazione nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, consentono di
ovviare all'inattività del creditore procedente o, comunque, alle
situazioni di "stallo" della procedura esecutiva;
che nessuna lesione dell'art. 3 della Costituzione può leggersi
nella questione come proposta, essendo ben differenziate le
situazioni (nell'ambito del processo di cognizione rispetto a quelle
del processo esecutivo) che indebitamente si assimilano, né tanto
meno è fondata la pretesa lesione dei doveri di solidarietà sociale
ai sensi dell'art. 2, atteso che comunque il patrimonio del debitore
non è esposto al rischio di un vincolo indefinito, sia perché il
giudice - come si è visto - ha sicuri poteri di conduzione del
processo, sia perché il potere del creditore limita, ma non annulla,
il potere dispositivo del proprietario del bene pignorato con
riguardo all'efficacia degli atti di disposizione per ipotesi
conclusi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della
Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte