Ordinanza n. 481/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal
Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco
Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Maggiore Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore
del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza
la preventiva contestazione dell'accusa;
che, avanti il Tribunale della stessa città, la difesa del
Gasco eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per
violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato, il
quale vieta il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia stato
interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato in un mandato
rimasto senza effetto;
che il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità
dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale);
che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1,
lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del codice di rito,
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti ove si tratti di
procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura
penale abrogato, purché le condizioni indicate nella lettera a)
dello stesso articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione
del quale è previsto il deposito e contestazione del fatto
all'imputato ovvero sua enunciazione in un mandato o in un ordine
rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli
imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che i
procedimenti siano già riuniti;
che, nella specie, in considerazione della norma impugnata, il
fatto è stato contestato soltanto ad alcuni imputati nel
procedimento, accresciutosi a norma dell'art. 45 del codice di
procedura penale abrogato, ma non al Gasco, e tanto in evidente
contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del
codice di procedura penale abrogato, che - con il combinato disposto
degli artt. 376 e 185, n. 3 - sanzionava, per effetto della nullità
insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non avesse avuto
notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli;
che tali norme sarebbero, comunque, un'applicazione del
principio generale di inviolabilità del diritto di difesa sancito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che, pertanto, l'art. 242, comma 1, lett. c), delle norme
transitorie del codice di procedura penale vigente sarebbe
illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove
interpretato - come spesso avverrebbe, e come la sua formulazione
letterale consentirebbe - nel senso che l'imputato di un reato
connesso può essere rinviato a giudizio anche se non sia stato
interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato
rimasto senza effetto), essendo sufficiente la ricorrenza di dette
condizioni pure per un solo coimputato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242,
comma 1, lett. c) delle disposizioni transitorie non conduce alla
soluzione proposta dal giudice a quo, essendo possibile (ed anzi
doverosa) altra e diversa interpretazione scevra dal prospettato
dubbio di legittimità costituzionale, riguardando, la norma,
esclusivamente la scelta del rito;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) "se
interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale
sembra consentire" nel significato ritenuto non conforme a
Costituzione;
che, difettando nella specie un visibile orientamento
giurisprudenziale, la questione è proposta in via meramente
ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:481 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte