Ordinanza n. 482/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 825/1971
- art. 24d.P.R. 597/1973
- art. 28d.P.R. 597/1973
- art. 29d.P.R. 597/1973
- art. 30d.P.R. 597/1973
- art. 41Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 15, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al governo della
Repubblica per la riforma tributaria) degli artt. 24, 28, 29 e 30 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 41, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Lucera sul ricorso proposto da Curato
Baldassarre, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno
1982;
2) ordinanza emessa il 18 marzo 1982 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da
Stabiumi Amato, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno
1983;
3) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Commissione
tributaria di 2° grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio
II.DD. di Sassuolo contro Callegari Marino, iscritta al n. 1112 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53- bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Voghera sui ricorsi riuniti proposti da
Bernini Angelo, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/prima
serie speciale dell'anno 1986;
5) ordinanza emessa il 23 luglio 1985 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da
Facchi Giambattista ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Verolanuova,
iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/prima serie speciale
dell'anno 1986;
6) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Pavia sui ricorsi riuniti proposti da
Belloni Pietro, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14/prima serie
speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Facchi Giambattista, Giacomo e
Gabriele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Curato
Baldassarre ed avente ad oggetto gli accertamenti del reddito ai fini
Irpef ed Ilor per gli anni 1974 e 1975 la Commissione tributaria di
primo grado di Lucera, con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord.
n. 816 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 d.P.R.
29 settembre 1973 n. 597, i quali, ai fini della determinazione dei
redditi dominicale e agrario dei terreni, fanno riferimento alle
tariffe d'estimo, impedendo - a suo dire - all'Amministrazione
finanziaria di accertare gli eventuali maggiori redditi del
contribuente;
che ad avviso della stessa Commissione, tale determinazione
generalizzata della base imponibile ledeva i principi di eguaglianza
e di capacità contributiva;
che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Brescia con ord. del 18 marzo 1982 (n.
79 del 1983), nel procedimento iniziato da Stabiumi Amato; dalla
Commissione di secondo grado di Modena con ord. del 10 gennaio 1984
(n. 1112 del 1984), nel procedimento Callegari Marino; nonché dalle
Commissioni di primo grado di Voghera con ord. del 20 marzo 1986 (n.
410 del 1986), nel procedimento Bernini Angelo; di Pavia con ord. del
23 ottobre 1986 (n. 74 del 1987), nel procedimento Belloni Pietro; e,
infine, di Brescia con ord. 23 luglio 1985 (n. 695 del 1986), nel
procedimento Facchi Giambattista ed altri;
che la Commissione di Brescia faceva riferimento anche agli
artt. 2, n. 15, l. 9 ottobre 1971 n. 825, 28, 29 e 30 d.P.R. n. 597
del 1973 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui analogamente
dispongono che il reddito agrario dei terreni è determinato mediante
applicazione delle tariffe d'estimo;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
che si costituivano Facchi Giambattista, Gabriele e Giacomo,
sostenendo anch'essi la non fondatezza della questione, anche in una
memoria presentata in prossimità della camera di consiglio;
Considerato che per l'identità sostanziale delle norme impugnate
i giudizi debbono essere riuniti;
che la questione in cui si risolvono in effetti le indicate
censure risulta manifestamente infondata, non rivelandosi per nulla
irragionevole la scelta del legislatore, il quale - esercitando la
propria discrezionalità e seguendo un'antica tradizione di politica
tributaria - ha disposto per la determinazione della base imponibile
l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, criterio, questo, da un lato,
realistico e, dall'altro, estremamemte utile alla semplificazione ed
alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi nonché a
prevenire un notevole contenzioso;
che, per di più, il reddito agrario tassato in base alle
tariffe d'estimo - soggette a periodica revisione proprio al fine di
adeguarle alla reale produttività dei fondi - non comprende i
proventi di quelle attività che, pur attinenti all'allevamento di
animali o alla trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, non
sono riconducibili all'art. 28 d.P.R. n. 597 del 1973 ( dal 1°
gennaio 1988 art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ) e perciò
debbono essere considerate siccome produttive di reddito di impresa,
sulla base di quanto effettivamente percepito dal contribuente,
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, legge 9 ottobre
1971 n. 825; 24, 28, 29, 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; 41,
terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado
di Lucera, Brescia, Voghera e Pavia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte