Ordinanza n. 482/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989,
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 marzo 1990 dal Tribunale di
sorveglianza di Torino nei procedimenti di sorveglianza relativi a
Piromalli Domenica e Bresciani Mariuccia, iscritte ai nn. 403 e 404
del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due
ordinanze emesse il 23 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10
ottobre 1986, n. 663, a seguito delle modifiche apportate dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 569 del 1989, nella parte in
cui ammette all'affidamento in prova al servizio sociale il
condannato anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione
della pena o per presofferta custodia cautelare;
che secondo il Tribunale, in base alla normativa denunziata, il
condannato in stato di libertà che non abbia nemmeno sofferto
custodia cautelare può formulare (sussistendo le altre condizioni)
istanza di affidamento in prova senza necessità di osservazione in
un istituto carcerario, laddove il condannato alla stessa pena che si
trovi in un istituto carcerario potrà proporre la stessa istanza
solo a seguito del periodo di osservazione carceraria, con disparità
di trattamento del tutto irragionevole ed in contrasto col principio
d'eguaglianza;
che per lo stesso Tribunale nell'ordinamento non v'è norma che
preveda un'osservazione della personalità del condannato durante la
libertà (a parte l'art. 47- bis della legge n. 663 relativo ai soli
tossicodipendenti o alcooldipendenti per i quali peraltro sia in atto
un programma terapeutico di recupero), di modo che l'affidamento in
prova si tradurrebbe in una vera e propria rinunzia dello Stato a
svolgere un ruolo attivo nella funzione rieducativa della pena;
che tanto la discriminazione quanto la violazione dell'art. 27
Cost. deriverebbero dalla sentenza n. 569 del 1989, con la quale la
Corte Costituzionale ha ammesso all'affidamento in prova al servizio
sociale il condannato, anche indipendentemente dalla detenzione per
espiazione di pena o per presofferta custodia cautelare.
Considerato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con
l'ordinanza n. 303 del 1990, non sussiste la lamentata lesione del
principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi
presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione
del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in
istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo
differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di
detenzione) in cui può versare il condannato al momento della
presentazione della domanda di affidamento in prova;
che non è irrazionale che il comportamento del condannato
ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti
tenuti in libertà;
che non risulta violato neppure l'art. 27 della Costituzione, in
quanto questa Corte recentemente ha sottolineato:
a) "la finalità rieducativa della pena potrebbe... essere
ostacolata proprio da una sottoposizione a regime carcerario del
condannato già in custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989);
b) "in una misura di trattamento extra carcerario la pur
imprescindibile valutazione della personalità può essere più
opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti
indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente
interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al
condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta
influenza criminogena dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del
1989);
che comunque le censure formulate nelle ordinanze di rimessione
sono, all'evidenza, rivolte a sindacare le statuizioni adottate dalla
Corte con la menzionata sentenza n. 569 del 1989;
che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente
attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del
merito di una decisione costituzionale di accoglimento;
che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema
risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, della
Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i
quali pongono il principio della non impugnabilità delle
declaratorie di illegittimità della Corte Costituzionale;
che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è
soltanto quello di una sostanziale elusione della forza cogente ( ex
art. 136 Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità
costituzionale;
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
legge 10 ottobre 1986, n. 663, come risultante a seguito della
sentenza n. 569 del 1989 della Corte Costituzionale, promossa dal
Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:482 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte